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In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, si informano tutti gli utenti che la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto la modificazione di talune disposizioni riguardanti la materia dei permessi di soggiorno, così come di seguito si riporta:

–          con riferimento ai permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è disposta la proroga della loro validità sino al 31 dicembre 2020;

 

–          tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti amministrativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

 

–          i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020, così come:

a)       i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b)      le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5 comma 7 del testo unico di cui al D. L.vo n. 286/1998;

c)       i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del D. L.vo n. 251/2007;

d)      la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29bis del D. L.vo n. 286/1998;

e)       la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del D. L.vo n. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari;

f)       i permessi di soggiorno – e relative richieste di conversione – di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39bis e 39bis.1 del D. L.vo n. 286/1998.

 

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in ordine alla portata delle disposizioni contenute nel richiamato art 2 quater del novellato art. 103, si ritiene che nel novero dei permessi di soggiorno la cui validità è prorogata fino al 31 agosto 2020, debbano essere ricompresi unicamente i titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"