SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EX EQUITALIA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento molto atteso in data 2 luglio per fare in modo che i contribuenti che non hanno scelto l’erogazione del contributo a fondo perduto in misura automatica possono procedere alla presentazione delle domande per poter richiedere dal 5 luglio il contributo a fondo perduto in misura cosiddetta alternativa.

Questo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, porta il n. 175776 appunto del 2 luglio che spiega quali sono le condizioni, modalità nonché i termini di presentazione della domanda per avere il riconoscimento del contributo a fondo perduto definito alternativo rispetto all’altra modalità del “contributo Sostegni bis attività stagionali ” di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.

Ma i contribuenti dove trovano la domanda da inviare all’Agenzia delle Entrate? Come al solito la piattaforma da utilizzare è quella relativa e presente sul portale Fatture e Corrispettivi della propria Area Riservata; a partire dal 5 luglio e fino alla data del 2 settembre si potrà inviare la domanda di contributo esattamente come si è fatto per le volte precedenti tramite questo portale, mentre invece dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere all’invio ed alla relativa trasmissione tramite i canali telematici Entratel – Fisco on line

Bisogna rimarcare che questo contributo Sostegni bis attività stagionali come detto sopra è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto cioè quello che prevedeva il contributo Sostegni bis in misura automatica.

Naturalmente per poter accedere alla richiesta del contributo il contribuente deve avere determinati requisiti; tra quelli previsti il principale fa riferimento come i precedenti sul fatturato dei ricavi e dei corrispettivi e viene richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % ( – 30%) rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per determinare in maniera precisa i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo con il relativo ammontare previsto dal Decreto Sostegni bis attività stagionali si calcola applicando una percentuale alla differenza sulla media di cui sopra. Tale percentuale varia in base condizioni contenute in una tabella che è prevista dalla norma stessa che riassumendo è impostata in questo modo.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021) *

Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021)

 

Va prestata la necessaria attenzione al fatto che “come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021”.

La norma precisa che l’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante ma in qualsiasi caso, tale erogazione non può essere superiore a 150.000 euro.

E’ altresì altrettanto importante evidenziare che, rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, in questo nuova domanda il modello ha al suo interno una nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti dal contribuente

Dunque in riferimento a questa importante novità Il contribuente richiedente il contributo o il suo rappresentante deve di fatto rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti:

dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche,

oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito “Temporary Framework”) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

In ultimo ma non meno importante Il contribuente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, che prevede una scelta alternativa tra:

1)erogazione tramite l’accreditamento su conto corrente

2) oppure riconoscimento sotto forma di credito d’’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite il servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuata la scelta nella domanda, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, nel caso in cui il contribuente voglia modificare la scelta effettuata dell’erogazione del contributo potrà farlo solamente fino al momento del riconoscimento del contributo.

Michele Minardi

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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