Visto di conformità Super bonus 110 esteso anche a Bonus edilizi ristrutturazioni e facciate.

 Pubblicato in G.U. il DL con le misure per contrastare le frodi relative a detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi: esteso obbligo visto conformità anche ad altri bonus.

E’ entrato in vigore dal 12 novembre, il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157(pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che alla luce degli ultimi fatti di abusi, frodi e  altre gravi irregolarità riscontrati dall’agenzia delle Entrate sul Bonus 110 per cento, introduce come si prevedeva misure urgenti e più stringenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, con un deciso rafforzamento dei controlli preventivi.

Naturalmente come tutti decreti legge anche il presente decreto è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge, in modo tale che avendo un carattere di urgenza è entrato come scritto sopra subito in vigore.

Il decreto contiene numerose novità, tra queste si prevede la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a 30 giorni, dell’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Diversi sono i profili di rischio che sono stati individuati utilizzando diversi criteri anche relativi alla diversa tipologia dei vari crediti ceduti e riferiti alle seguenti situazioni:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se dall’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui sopra, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

E’ stato divulgato anche un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri il n. 46, per la precisione dove si legge che il decreto in questione mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

 Il Visto di conformità è previsto anche per il Super bonus utilizzato in dichiarazione

In particolare, si estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Super bonus 110% sia utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’obbligo del visto di conformità non è previsto per tutte le agevolazioni infatti non sussiste:

  • se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
  • ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).

Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Super bonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Visto di conformità per altri Bonus edilizi

Viene inoltre esteso l’obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “super bonus al 110%” (di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Infine, viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Nuovo modello Comunicazione opzione

A seguito delle modifiche previste dall’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto anti frode, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica,
  • rischio sismico,
  • impianti fotovoltaici
  • e colonnine di ricarica.

Michele Minardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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