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Spiccano  nell’attuale versione della Legge di Bilancio 2021 due disposizioni specifiche, relative alle sanzioni sullo scontrino elettronico e al controverso tema delle semplificazioni fiscali.

Tra le novità fiscali il restyling delle sanzioni scontrino elettronico; nella bozza della manovra 2021 si parla degli adeguamenti alle evoluzioni tecnologiche degli apparecchi elettronici, registratori di cassa telematici, e le sanzioni previste per lo scontrino elettronico.

Nella relazione illustrativa contenuta nell’articolato della Legge di Bilancio 2021 si legge che le modifiche:

1)fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi ai corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura);

2)prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2- bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;

3)dispongono una sanzione attenuata mitigata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo;

Viene inoltre disposto che non si applica il ravvedimento operoso nel caso di sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti, quando la violazione è già stata constatata.

Sempre nell’ambito dello scontrino elettronico, c’è una proroga di sei mesi, dunque passa dal 1° gennaio al 1° luglio la semplificazione prevista in caso di utilizzo di sistemi evoluti di incasso.

La proroga è legata ai:

“tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.”

Molti importanti le novità in materia di semplificazioni fiscali che sono molto attese dalle imprese;

infatti non potevano mancare tra le novità della Legge di Bilancio 2021 il consueto intervento in materia di semplificazioni fiscali, si spera foriero di novità che siano veramente utili per le imprese.

Vediamo in breve cosa contiene l’articolato:

I titolari di partita IVA con volume d’affari non superiore a 400.000 euro in caso di esercizio di attività di prestazione di servizi, e 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività, dunque produttori di beni ecc potranno annotare trimestralmente e non ogni mese le fatture nei registri IVA, con le stesse tempistiche previste per la liquidazione dell’IVA.

Sparisce e questa è una buona cosa, l’esterometro dal 1° gennaio 2022. L’invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero avverrà tramite il Sistema di Interscambio, cioè attraverso il cosiddetto SDI secondo le seguenti tempistiche:

1)la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, generalmente entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;

2)per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l’invio al SdI è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Una mossa di semplificazione che consentirà all’Agenzia delle Entrate di elaborare in maniera più accurata le bozze dei documenti IVA precompilati, LIPE, registri e dichiarazione IVA.

Sempre in materia di precompilate IVA, viene inoltre disposto che l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare anche i dati presenti in Anagrafe Tributaria (Lipe e dichiarazioni IVA degli anni precedenti).

La bozza della Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il sistema TS cioè il cosiddetto sistema Tessera sanitari, metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell’operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Bonus adeguamento posti di lavoro

Bonus per l’adeguamento degli ambienti da lavoro: la Legge di Bilancio 2021, ha stabilito una ulteriore proroga di sei mesi per richiedere il credito d’imposta. Questo slittamento per favorire coloro che si trovano in una situazione di difficoltà, dovuta dalla pandemia in corso.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è stato introdotto dal DL Rilancio, per andare incontro ai contribuenti vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia e il resto del mondo.

Il suddetto bonus sarebbe dovuto terminare alla fine di dicembre, ma vista la proroga stabilita dalla bozza della Legge di Bilancio del 2021, i soggetti beneficiari potranno richiedere il credito d’imposta fino a giugno 2021.

Ma vediamo più nel dettaglio chi può beneficiare del bonus e le opzioni di utilizzo.

Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: stabilita la proroga a giugno 2021

Come sopra accennato, la bozza della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga di 6 mesi per la richiesta del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Tutti i soggetti beneficiari, qualora questa bozza venisse confermata, avrebbero dunque tempo fino a giugno 2021 per fare domanda e ricevere il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Ricordiamo che possono beneficiare del bonus introdotto dal DL Rilancio, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Adesso vediamo per attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico cosa si intende:

*gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

*gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

*le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

*le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Non essendo prevista alcuna distinzione in base al regime fiscale adottato.

Per quanto concerne i soggetti e le Associazioni, enti  del terzo settore, è stato chiarito che possono beneficiare del bonus, tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Cosa prevede il Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: vediamo le opzioni di utilizzo:

Il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro;

Questo comporta che il credito massimo a disposizione non può superare il limite di 48.000 euro.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in due modalità alternative:

1)esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

2)entro il 31 dicembre 2021 (31 giugno qualora il testo della Legge di Bilancio 2021 non venga modificato), può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Dunque tradotto bisogna prima spendere per poi avere il beneficio del credito.

 

Gender Tax

Da qualche tempo si parla di gender  tax, per andare oltre l’occupazione femminile qual è la corretta tassazione da applicare al lavoro femminile?

Questo ed altri interrogativi sul riequilibrio della sfera personale e lavorativa del nucleo familiare, con l’introduzione di una tassazione che favorisca la permanenza nel mondo del lavoro da parte delle donne impegnate su più fronti casa, famiglia, lavoro.

 

Con un mondo del lavoro in continua evoluzione e le questioni aperte dagli effetti negativi del coronavirus sull’economia, quali sono le misure per andare oltre la questione dell’occupazione femminile e garantire un equilibrio nella tassazione? La gender tax può essere una risposta?

L’approfondimento affronterà la questione aperta di una corretta tassazione sul lavoro.

Tra i principali snodi della discussione ci sarà la gender tax, una proposta che potrebbe superare la questione dell’occupazione femminile.

Verranno inoltre affrontati i temi del riequilibrio della sfera personale e lavorativa del nucleo familiare e gli interventi possibili per garantire per favorire la permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori, a prescindere dal genere.

L’analisi si soffermerà anche sul contesto che porta alla riduzione dell’orario ed all’uscita dal mercato di lavoro delle donne.

Tuttavia tale tema si inserisce in una riflessione di più ampia prospettiva.

Non mancheranno inoltre riferimenti all’attualità, con le novità contenute nella legge di bilancio 2021.

Tra queste l’ipotesi di uno sgravio triennale al 100% per le aziende del Mezzogiorno che assumono donne disoccupate e quello per tutte le altre che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi sull’intero territorio nazionale.

Tuttavia, anche in questo caso, l’occupazione femminile sarà solo il punto di partenza di una riflessione a tuttotondo sulla condizione di famiglie e lavoratori e la continua ricerca di un equilibrio nella tassazione.

Bonus assunzioni 2021 per giovani fino a 35 anni:

Bonus assunzioni 2021 per giovani fino a 35 anni nella Legge di Bilancio: confermato il requisito anagrafico più ampio per l’esonero contributivo di 48 mesi nelle Regioni del Mezzogiorno e 36 per il resto d’Italia, anche per i prossimi tre anni

Stando alla Manovra 2020, dal 1° gennaio l’agevolazione si sarebbe dovuta riconoscere solo agli under 30, ma la bozza della prossima Legge di Bilancio conferma l’esonero contributivo per i soggetti che “alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età”.

Il bonus assunzioni 2021 garantisce ai datori di lavoro un esonero contributivo di 36 mesi, il periodo arriva a 48 mesi nelle regioni del Mezzogiorno.

Sul fronte dell’occupazione giovanile, viene stabilito il limite anagrafico dei 35 anni per l’accesso all’esonero contributivo, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2021-2023.

Il bonus per le assunzioni dei giovani delineato nel testo consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro pari al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro. Ed è valido anche per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato. “Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, si legge nella relazione illustrativa.

Si può beneficiare dell’agevolazione fino a un massimo di 48 mesi in caso di assunzioni di giovani lavoratori in una sede o in un’unità produttiva nelle regioni del Mezzogiorno:

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.

Per poter beneficiare del bonus assunzioni 2021, entrambe le parti coinvolte devono rispondere a determinate caratteristiche.

Non aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata è il requisito chiave per il lavoratore.

Non aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedere nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del nuovo assunto nella stessa unità produttiva è, invece, la condizione principale da rispettare per i datori di lavoro che hanno intenzione di beneficiare dell’agevolazione come riassunta in tabella.

Bonus assunzioni giovani             Agevolazione    Durata

Esonero contributivo del 100%  36 mesi

Esonero contributivo del 100%  48 mesi per le Regioni del Mezzogiorno

Una durata più lunga per il bonus assunzioni nelle regioni del Sud non è l’unica misura contributiva dedicata specificamente al Mezzogiorno.

Dopo l’introduzione di una fiscalità di vantaggio per il Sud dal 1° ottobre 2020, è prevista con la Legge di Bilancio anche una conferma per tutto il 2021 dello sgravio pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati di imprese localizzate nelle regioni dell’Italia meridionale.

In ogni caso, per avere una panoramica delle agevolazioni accessibili dal prossimo anno per il Mezzogiorno così come per il resto d’Italia è necessario attendere l’approvazione definitiva della Manovra.

E nel caso del bonus assunzioni l’autorizzazione successiva della Commissione europea, come sottolinea il testo della Legge di Bilancio 2021.

Esonero contributivo Sud: l’agevolazione prevista dal decreto agosto per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 sarebbe prorogata anche per l’anno successivo.

A prevederlo è la bozza del 13 novembre 2020 della legge di bilancio 2021 che inserisce la proroga della riduzione del 30% dei contributi per i dipendenti delle regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia tra le misure a sostegno del lavoro.

I contorni della riproposizione dell’incentivo per le imprese, che potrebbe diventare strutturale, saranno chiariti con l’approvazione del testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Con buona probabilità, tuttavia, la misura sarà inserita tra gli interventi di riduzione della pressione fiscale e contributiva.

Verrebbe quindi riproposta, per l’anno 2021, l’agevolazione già prevista dal decreto agosto per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

La misura di sostegno alle imprese potrebbe inoltre essere richiesta anche per i lavoratori dipendenti già assunti.

Nello specifico rientrerebbero nell’agevolazione le imprese con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle  media nazionale.

In altre parole la misura sarebbe pensata per le aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico.

Sarebbero inoltre esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.

La riduzione, inoltre, sarebbe prevista per i soli contributi previdenziali, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati all’INAIL.

Michele Minardi

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"