SALDI INVERNALI – da sabato 3 gennaio a sabato 28 febbraio 2026 compreso
SALDI ESTIVI – da sabato 4 luglio a sabato 29 agosto 2026 compreso
LE REGOLE – L’inizio delle vendite dovrà essere comunicato dall’esercente, almeno 3 giorni prima, con l’affissione di un cartello di informazione al pubblico.
Nelle vetrine dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che andrà comunque essere esposto al pubblico.
La pubblicità dei saldi dovrà essere ‘non ingannevole’ per il consumatore e dovrà contenere la percentuale di sconto praticato, come da comunicazione presentata al Comune.
In caso di pubblicità di articoli identificati, si dovrà indicare il prezzo normale di vendita e percentuale di sconto.
In queste vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sarà vietato l’uso della frase “vendita fallimentare”, come pure ogni altro a procedure fallimentari.
Nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, vietate le vendite promozionali di articoli stagionali o di moda. Le violazioni alle norme nazionali e regionali verranno punite ai sensi dell’art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i..
