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Nuove modalità sono in vigore dal 1° giugno per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici. Non è più necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti; ma; secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il codice di esenzione viene riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all’esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione; alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno. Per il 2011; al fine di evitare disagi ai cittadini; la Regione ha deciso di provvedere a livello centrale a produrre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell’elenco ministeriale – 673.000 persone – il certificato di esenzione da esibire al medico prescrittore; valido fino al 31 marzo 2012. In caso di mancato ricevimento; chi ritenga di aver diritto all’esenzione del reddito può recarsi all’Asl; che emetterà un certificato provvisorio sulla base di un’autocertificazione; cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata. Dal 1° agosto senza certificato non sarà più possibile usufruire dell’esenzione. Con questo nuovo sistema si raggiungano due importanti obiettivi: da un lato; meno burocrazia per i cittadini; che certificano il loro diritto una sola volta l’anno senza dover ripetere per ogni visita o esame la procedura; dall’altro; maggiori controlli e lotta all’evasione; visto che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia possono verificare che siano effettivamente i meno abbienti a non pagare il ticket. Nulla è invece stato cambiato sul fronte degli aventi diritto all’esenzione; che restano gli appartenenti alle seguenti categorie: E01; soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151;98 euro; E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263;31 euro; incrementato a 11.362;05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516;46 euro per ogni figlio a carico; E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale; E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263;31 euro; incrementato a 11.362;05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516;46 euro per ogni figlio a carico.

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