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Chiunque voglia intraprendere una causa in materia condominiale, deve, prima di agire in giudizio, obbligatoriamente, esperire un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione. Tale procedura, nelle intenzioni del legislatore, ha lo scopo di ridurre il numero delle liti condominiali che, statisticamente, rappresentano la gran parte di quelle portate al vaglio dei giudici civili.

Il tentativo di conciliazione è esteso a tutte le liti riconducibili all’applicazione della normativa codicistica del condominio. E così, ad esempio: impugnazioni di delibere assembleari; scioglimento del condominio; revisione di tabelle millesimali; dissenso alle liti; nullità della nomina dell’amministratore e così via. Legittimato a partecipare alla mediazione è l’amministratore, che deve essere assistito da un avvocato ed autorizzato dall’assemblea.

Anche l’eventuale accordo conciliativo deve essere approvato dall’assemblea in quanto organo deliberante su ogni questione inerente la gestione del condominio.

Se, invece, il procedimento di mediazione non si conclude con un accordo conciliativo, le parti saranno libere di ricorrere all’autorità giudiziaria.

Avv. Federica Gervaso

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"