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Ormai da un po’ si sente parlare del disegno di legge presentato dal senatore Pillon, per la modifica di importanti aspetti del diritto di famiglia che, se verrà approvato dal Parlamento, comporterà significative novità per le coppie (sposate e non) separate con figli minorenni.

L’intento dei promotori della riforma è quello di riportare un maggiore equilibrio e parità tra i genitori di coppie in crisi sia nei rapporti con i figli sia nei rapporti patrimoniali, favorendo strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso giudiziario.

L’aspetto più innovativo e discusso è quello dell’affidamento paritario del minore che porta con sé la doppia residenza del figlio e il venir meno dell’assegno di mantenimento mensile in misura fissa.

La regola, dunque, sarà che i figli minorenni sono affidati ad entrambi i genitori (e fin qui, nulla di nuovo) e che questi hanno il diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di tempo uguale, non inferiore a dodici giorni al mese.

Il tempo non trascorso con un genitore potrà essere recuperato in occasione dei periodi di vacanza che verranno così estesi per garantire al minore di stare con i genitori lo stesso periodo di tempo.

In questo modo, il minore avrà la doppia residenza, una presso la madre e una presso il padre, e tutte le comunicazioni (scolastiche, amministrative, sanitarie ecc.) inerenti il minore dovranno essere trasmesse ad entrambi gli indirizzi.

Ulteriore conseguenza è che, trascorrendo il figlio lo stesso tempo con ciascun genitore, non vi è più ragione di prevedere l’assegno di mantenimento mensile da parte del genitore non collocatario: la nuova regola sarà quella del mantenimento diretto per cui ciascun genitore provvede alle spese ordinarie necessarie al figlio per il periodo in cui sta con il minore.

Per attuare queste novità, nasce il “piano genitoriale” (simile alle attuali “condizioni di separazione”) dove i genitori regolamentano il periodo di tempo trascorso con i figli, i luoghi abitualmente frequentati dal minore, la scuola e il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le vacanze, la misura, tipologia di spese e modalità con cui ciascun genitore provvede al mantenimento diretto tenuto conto delle esigenze del figlio, delle risorse economiche di ciascuno e dei compiti domestici svolti da ciascun genitore.

Scostamenti dalle modalità di affidamento descritte saranno possibili solo in casi eccezionali: 1. l’affidamento esclusivo ad un solo genitore solo se l’affidamento anche all’altro genitore è pregiudizievole per il minore; 2. il collocamento presso un genitore e la deroga alla doppia residenza solo se l’affidamento paritetico è materialmente impossibile; 3. l’assegno di mantenimento mensile in luogo del mantenimento diretto solo in casi eccezionali.

Altre importanti novità riguardano l’assegnazione della casa coniugale, spesso pretesto per accese diatribe giudiziarie.

La riforma, se approvata, consentirà di assegnare la casa familiare ad uno dei genitori che non sia proprietario dell’immobile solo se il figlio manterrà la residenza in quell’abitazione e solo finché l’immobile venga effettivamente utilizzato.

La novità più lampante è che chi occupa la casa familiare di proprietà di entrambi i genitori o di proprietà esclusiva di quello che non vi risiede, dovrà corrispondere un canone di locazione al proprietario.

In ogni caso, poi, il diritto a risiedere nella casa familiare viene meno in caso di nuovo matrimonio o convivenza o qualora non vi si risieda stabilmente.

La riforma mira anche a disincentivare il contenzioso giudiziario e lasciare l’intervento del Tribunale come soluzione estrema.

Tutte le vicende che avranno ad oggetto direttamente o indirettamente i diritti dei minori dovranno essere precedute dalla mediazione familiare obbligatoria.

Le parti, assistite dai legali, avranno l’onere di interessare un mediatore familiare iscritto nell’apposito albo che verrà istituito per trovare una soluzione alla crisi familiare e per elaborare un pi9ano genitoriale condiviso.

Se la mediazione va a buon fine, l’accordo è trasmesso al Tribunale per l’omologa; se invece fallisce, si dovrà ricorrere al Tribunale.

Nello stesso solco si trova la nuova figura del coordinatore genitoriale che può essere incaricata dal Giudice, su richiesta delle parti, in casi di conflittualità particolarmente accesa tra i genitori.

Si tratta di un professionista terzo, indipendente e imparziale, con il compito di affiancare i genitori in casi di alta conflittualità, di monitorare l’osservanza del piano genitoriale, di salvaguardare e preservare una relazione sana e sicura tra genitori e minore.

Il ddl Pillon, inoltre, prevede altre novità tra cui la possibilità per i nonni di intervenire nel procedimento di separazione, il venir meno dell’addebito della separazione ed altre misure che cercano di stigmatizzare e risolvere con provvedimenti concreti da parte dell’Autorità Giudiziaria quelle condotte di alienazione genitoriale che impediscono ad un genitore di esercitare a pieno il proprio ruolo genitoriale.

A parere di chi scrive, gli obiettivi perseguiti dal ddl sono certamente meritevoli come meritevole è il tentativo di riportare entrambi i genitori sullo stesso piano sia in termini economici che in termini di qualità del rapporto genitoriale; d’altra parte, la riforma detta delle regole in parte anche “rivoluzionarie” ma prevede pressoché sempre delle eccezioni per cui, come sempre è accaduto e come sempre accadrà in questa materia,  le particolarità del caso concreto potranno essere sempre valutate e considerate nella determinazione delle migliori modalità di affidamento e collocamento dei figli.

Avv. Paolo Pollini

[email protected]

Cell. 349.8291858

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"