Per l’esonero del pagamento dei contributi professionisti le domande vanno presentate all’INPS entro settembre.

E’ stato pubblicato pochi giorno or sono l’atteso decreto sull’esonero contributivo da parte di numerosi soggetti quali artigiani e commercianti, iscritti nella cosiddetta AGO assicurazione generale obbligatoria, ma anche per numerosi professionisti .

Le domande per poter essere esonerati dal versamento , per gli autonomi INPS vanno presentate  entro il 30 settembre, mentre gli iscritti ad altri enti previdenziali avranno a disposizione un mese in più e potranno farlo  entro il 31 ottobre.

L’istituto proprio il 29 luglio scorso con messaggio INPS n 2761 ha  comunicato la proroga al 30 settembre, concedendo un maggior lasso di tempo alla platea numerosa dei contribuenti  potenzialmente interessati,  dal 31 luglio inizialmente previsto, per l’invio delle domande relative all’esonero parziale del pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti come scritto sopra alle gestioni previdenziali dell’INPS oltre che professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, cioè alle proprie casse private di appartenenza.

Facciamo una breve divagazione su questa importante misura ,ripetiamolo molto attesa.  Il termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del decreto del 17 maggio 2021 e adesso in virtu’ della proroga concessa dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

Inoltre si fa presente che qualche giorno prima cioè in data 27 luglio 2021 sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021 contenente i criteri e le modalità per l’esonero contributivo spettante a:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS(compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati.
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

Viene ribadito e confermato che:

  • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Le domande per poter essere esonerati dai versamenti vanno presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

  • entro il 30 settembre per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS;
  • entro il 31 ottobre2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza.

Riepiloghiamo di seguito di cosa si tratta e a chi è indirizzato lo stop ai contributi 2021 e le modalità previste.

In ogni caso per l’operatività sarà necessario attendere anche la circolare dell’INPS e le istruzioni specifiche di ogni Cassa previdenziale.

Vediamo in breve  i requisiti per poter accedere al beneficio

La norma prevede come detto un esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con l’esclusione relativa  ai premi INAIL  dovuti per:

1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento;
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x