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Il Super bonus fa il suo ingresso da protagonista nel nuovo modello 730/2021; infatti nel quadro E del nuovo modello 730 /2021 dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di quegli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Naturalmente anche se parliamo di un Modello qual ‘è il 730 semplificato bisogna sempre porre molta attenzione alle insidie insite nella compilazione dello stesso. Una di queste riguarda i dati da indicare che dovranno essere necessariamente differenziati a seconda del periodo in cui le spese sono state sostenute e dei requisiti soddisfatti dagli interventi – detrazione ordinaria per le spese fino al 30 giugno 2020, invece maggiorata al 110%, per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre. Nel caso in cui il contribuente ha optato per la fruizione indiretta del beneficio, scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito, all’impresa, nel modello 730/2021 non dovrà indicare le spese sostenute nel 2020, in quanto fruendo già del beneficio non può beneficiarne due volte.

Il Modello di quest’anno è stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione; il modello dichiarativo denominato Modello 730/2021 altro non fa che  accogliere i redditi  che possono essere indicati in tale modello relativi  all’anno d’imposta 2020.

Fra le principali novità della dichiarazione di quest’anno, diverse e molto importanti  sono quelle correlate ai provvedimenti adottati in seguito all’emergenza sanitaria: tra queste, come detto sopra un posto speciale è riservato al super bonus 110% introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio, ma sono presenti anche altre   novità legate al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle varie detrazioni d’imposta per erogazioni liberali (art. 97-bis del D.L. n. 104/2020) nella misura del 2 per mille IRPEF effettuate a favore di un’associazione culturale iscritta nell’elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dulcis in fundo ai diversi bonus (per le facciate degli edifici, per le vacanze in Italia e per le bici e i servizi di mobilità elettrica), di cui si è fruito nell’anno appena trascorso.

Ricordiamo che le Detrazioni per poter essere fruite dovevano essere effettuate con pagamenti tracciabili

Era questa una novità importante di cui bisogna tenere conto per compilare correttamente il modello; nel modello 730/2021 le spese infatti che hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, potranno essere detratte solo se pagate con sistemi tracciabili. Obbligatorio dunque, che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese indicate e sostenute nell’elenco indicato per acquistare:

– medicinali e dispositivi medici;

– o trattasi di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche Asl o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Dunque necessariamente Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione o pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con Pago PA. In mancanza, di questa ricevuta che attesta la tracciabilità della prestazione, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante una  annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Dal punto di vista delle scadenze le date da tenere in considerazione sono le seguenti:

– a far data dal 30 aprile, il nuovo modello 730/2021 precompilato sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’agenzia delle Entrate, per chi vuole accedere direttamente al modello per la compilazione in autonomia dello stesso senza avvalersi di nessun intermediario a strutture quali Caf ecc.

– entro il 30 settembre si potrà effettuare la presentazione telematica.

L’invio all’Agenzia delle Entrate e, seguirà questo calendario:

– 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

– 29 giugno per le dichiarazioni presentare dal 1° al 20 giugno;

– 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

– 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

– 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre,

Naturalmente condizione importante e imprescindibile e che il contribuente deve ricevere dal sostituto d’imposta cioè il datore di lavoro copia della dichiarazione elaborata, la cosiddetta CU 2021 per anno 2020, per i pensionati non è necessario recarsi presso la sede Inps ma si potrà richiedere tramite Call Center oppure tramite un patronato o un Caf, far predisporre il modello 730 dall’intermediario scelto o il proprio commercialista , nel caso non si voglia farlo in autonomia , e ricevere prospetto di liquidazione modello 730-3 con evidenza dell’importo che sarà erogato o delle somme trattenute , anche ratealmente.

Nel quadro C fa il suo ingresso il cuneo fiscale.

Nel riquadro che accoglie i redditi di lavoro dipendente e assimilati ci sono altre interessati novità; in primis la misura introdotta in tema di riduzione del cuneo fiscale, cioè quella norma che prevede l’applicazione dell’agevolazione che riconosce dal 1° luglio 2020 un credito sotto forma di denaro ai lavoratori per ridurre la pressione fiscale.

L’agevolazione consiste in un trattamento integrativo, attuata secondo le indicazioni di cui al D.L. n. 3/2020, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; spetta a tutti i lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente e assimilato fino a 40.000 euro e un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.

La misura è stata estesa anche al 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Nel modello 730/2021 tale misura dovrà essere indicata nel rigo C14 e va esposta considerando che ammonta:

  1. a) del “trattamento integrativo”, cioè del credito pari a 600 euro riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro;
  2. b) della “ulteriore detrazione”, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo dell’ulteriore detrazione è pari a:

– 600 euro fino a 28.001 euro;

– superato il già menzionato limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001;

– superato l’importo la soglia di 35.001 euro, l’importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40 mila euro.

Questo trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio ovvero, in caso contrario, da chi presta l’assistenza fiscale a dover riconoscere il corrispondente ammontare direttamente nel 730/2021.

Ai fini della compilazione del rigo C14 che accoglie il bonus, è necessario fare riferimento ai dati riportati nella CU 2021 al punto 400, 401 e 402.

Il rigo C14 accoglie anche le informazioni relative alle altre misure a sostegno del lavoro – quali l’integrazione salariale, i congedi parenti e la cassa integrazione – introdotte per l’emergenza sanitaria nel corso del 2020 dal D.L. n. 18/2020.

Super bonus compare nel quadro E

Come indicato precedentemente numerose sono le novità legate al super bonus introdotto dal decreto Rilancio che debutta proprio nel quadro E che accoglie, fra le altre spese, anche quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%.

Il modello 730/2021 in definitiva non ha subito un grande restyling per accogliere queste novità e, pertanto, si dovrà fare molta attenzione durante la compilazione, differenziando i dati da indicare nel quadro a seconda del periodo in cui le spese sono state sostenute e i requisiti posseduti e soddisfatti dagli interventi posti in essere visto che questi elementi determinano la misura – maggiorata o meno – della detrazione fiscale che, appunto, sarà:

– ordinaria per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2020;

– maggiorata, pari al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Sempre con riferimento al super bonus, ai fini della compilazione occorre prestare attenzione anche nei casi in cui il contribuente abbia optato, in tutto o in parte, per la fruizione indiretta del beneficio. Si ricorda inoltre che  se in luogo della detrazione fiscale del 110% il contribuente ha scelto di ricevere (ai sensi dell’art. 121) uno sconto in fattura o ha ceduto  il credito d’imposta per l’ammontare corrispondente alla detrazione, come precisano le istruzioni, nel 730-2021 non dovrà indicare le spese sostenute nel 2020: tali oneri sono stati oggetto di apposita comunicazione on-line al fine di esercitare l’opzione per il diritto alla cessione o allo sconto con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Altre novità del quadro E

La sezione III-A accoglie anche le spese per gli interventi del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, il bonus facciate e il super bonus.

Dal un punto di vista meramente operativo cioè di compilazione del modello rilevano i righi da E41 a E43 che accolgono, distinte per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento del patrimonio edilizio, le principali informazioni per individuare l’anno in cui sono state sostenute le spese nonché la data di fine lavori, qualora si tratti di acquisto di unità immobiliari facente parti di fabbricati totalmente ristrutturati.

Inoltre la sezione accoglie il bonus facciate, in tal caso nei citati righi occorre indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o al restauro degli edifici e indicare come tipologia d’intervento il codice 15; mentre nel caso si tratti di bonus verde l’agevolazione per le spese relative alla sistemazione del verde si dovrà utilizzare come tipologia il codice 12 ovvero 13 nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.

Invece In materia di super bonus, per poter usufruire della detrazione del 110% la sezione subisce un lieve restyling accogliendo una semplice casella 7 in cui  evidenziare che si tratti di lavori agevolabili al 110%; in questo caso il contribuente dovrà prestare un po’ di attenzione e compilare per tale intervento un ulteriore rigo, barrando la casella, dichiarando le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di natura antisismica o di efficientamento energetico con i requisiti di accesso al super bonus e, dunque, fruire della detrazione maggiorata.

Per quanto concerne il sisma bonus, se nella colonna 2- tipologia intervento si indica un codice da 5 a 11 e si tratta di spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 si dovrà barrare anche la nuova casella, quella individuata a colonna 6 – Maggiorazione Sisma.

Nella sezione, invece, non si indicano le spese sostenute nel 2020 per le quali il contribuente ha optato per l’utilizzo indiretto della detrazione, cioè mediante sconto o cessione. L’Amministrazione fornisce una specifica tabella di raccordo a tal scopo.

 

La sezione III – C accoglie le altre spese per le quali può spetta la detrazione ordinaria o del 110%, ivi comprese quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica eseguite congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” per i quali è possibile fruire del super bonus al 110%. Per tali spese si dovrà compilare il rigo E56, indicando quale codice di spesa il codice 3.

La sezione IV – Spese per il risparmio energetico e il super bonus accoglie invece le spese per gli interventi che sono finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale;nella  compilazione dei righi interessati (righi E61 e E62) il contribuente dovrà indicare nella colonna 1 – tipo di intervento il codice che identifica i lavori, poi compilando un ulteriore modello qualora abbia necessità di indicare più di due codici. Queste novità in commento sono individuate dalle caselle a:

– colonna 6 – 110%, da barrare per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 se nella colonna 1 – tipo di intervento è stato indicato un codice rappresentativo di interventi trainati, vale a dire dai codici da 2 a 7, da 12 a 14 e sempreché tali interventi siano stati effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, identificati dai codici 30, 31, 32 e 33.

– colonna 9 – Maggiorazione Sisma, da barrare se a colonna 1 è stato indicato un codice tra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e siano presenti le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%.

Sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2020 si ricorda che nella sezione citata non si possono  indicare le spese sostenute e inserite nella comunicazione on-line per optare alla cessione del credito o allo sconto in fattura spettanti secondo la disciplina del super bonus. L’Agenzia fornisce una tabella di raccordo per agevolare l’identificazione di quanto descritto.

Novità del quadro E

Nel quadro E del modello 730/2021 fanno il loro ingresso altri righi per l’indicazione di altri bonus; vediamo in breve sintesi la sequenza:

Bonus vacanza: al rigo E83, indicando il codice 3 e riportando la quota del bonus spettante pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, sempreché il credito d’imposta vacanze sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Il bonus vacanza è riconosciuto ai contribuenti con ISEE fino a 40 mila euro quale contributo per i soggiorni turistici in Italia e spetta sotto forma di sconto sul corrispettivo per l’80% e per la restante parte pari al 20% come detrazione d’imposta. Con il codice 4 si dovrà invece indicare l’ammontare del credito vacanza non spettante in quanto già fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno;

– nel rigo da E8 a E10, con codice 72, le erogazioni effettuate a favore del contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Al rigo E81, in cui affluisce la detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida occorre verificare il dato da inserire, visto che dal 2020 la detrazione spetta in relazione all’importo del reddito complessivo e spetta in misura intera solo per i redditi fino a 120 mila euro.

Novità nel quadro G – Crediti d’imposta

Nel riquadro dove vanno indicati i crediti d’imposta c’è anche la casella dove va riportato il nuovo bonus per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile servizi di mobilità elettrica.

Praticamente altro non è che il credito d’imposta riconosciuto a coloro che hanno sostenuto per tali acquisti spese nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamando una seconda autovettura

Il credito d’imposta è riconosciuto per importo massimo di 750 euro e deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020; dovrà essere indicato nel rigo G15 utilizzando il nuovo codice 5.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"