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Agevolazioni fiscali 

Il D.L. n. 91 del 24.06.2014 mira, tra gli altri fini, al rilancio e allo sviluppo delle imprese. La normativa in tal senso, all’articolo 18, concede un credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi a partire dal 25.06.2014 fino al 30.06.2015. Tali beni, per generare la suddetta agevolazione fiscale, devono essere di importo superiore ad euro 10.000, nonché essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: macchinari, impianti, esclusi immobili strumentali, autovetture, computer.
Inoltre, la norma fa specifico riferimento alla nozione di nuovo, escludendo, quindi, dalla disciplina i beni a qualunque titolo già utilizzati. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti, per le stesse tipologie di beni strumentali, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti l’anno di effettuazione dell’investimento. Viene, inoltre, concessa la facoltà di escludere dal calcolo della media di periodo, il picco prodotto nell’anno in cui l’investimento è stato maggiore. Le società neocostituite, oppure, i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto, non detenendo uno storico, beneficeranno dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24. La prima quota risulterà utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento risulta effettuato, ad esempio se si effettua un investimento durante il 2014 la prima quota sarà utilizzabile a partire dal 1.01.2016. Sotto il profilo contabile, si segnala che la contabilizzazione dei crediti d’imposta condizionati all’esecuzione di investimenti sono da contabilizzare come contributo in conto impianti e pertanto troveranno collocazione nella voce A5 di conto economico, nel rispetto del principio della competenza. Ciò significa che il beneficio fiscale a livello finanziario si avrà in tre esercizi, mentre la sua imputazione a conto economico avverrà in
relazione alla vita utile del bene su cui l’agevolazione è concessa; il valore quindi verrà, anno per anno, imputato con il metodo dei risconti. Si segnala, inoltre, che il credito d’imposta da investimenti in beni della divisione 28 è un provento che non genera una tassazione né ai fini Ires, né Irap.

 


Settore benessere 

Il termine che viene utilizzato è co-working, vale a dire condivisione di un ambiente di lavoro mantenendo una attività indipendente. Tale attività, già messa in esercizio in varie città d’Italia, consente ai giovani imprenditori, in questa periodo particolarmente difficile per l’economia, di poter iniziare l’attività senza sostenere i costi relativi all’allestimento ed alla gestione dei locali, consentendo contemporaneamente ai titolari in attività di ridurre i costi di gestione affidando condividendo con terzi l’uso di una parte dei locali. Questa nuova forma organizzativa si ritiene possa anche costituire una strada per far emergere attività irregolari e quindi combattere una concorrenza sleale presente purtroppo anche nella nostra città. La Confartigianato di Alessandria chiede quindi al Comune di Alessandria di consentire, successivamente all’iter amministrativo necessario, ai titolari di un’attività di acconciatore ed estetista già regolarmente in esercizio , di concedere in uso, tramite la stipulazione di apposito contratto, una o più postazioni di lavoro/cabine ad altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, eserciterà in modo autonomo la propria attività. Questa proposta è suffragata dal recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 16361 del 31 gennaio 2014,che, in relazione ai quesiti pervenuti sulla specifica materia dell’affitto di poltrona e dell’affitto di cabina ed in esito alle ricostruzioni normative svolte , ne ha di fatto confermato le possibilità di utilizzo affermando….” dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista , possono consentire l’utilizzo dei propri spazi sia ad acconciatori sia
ad estetisti , con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi”. Si rende necessario definire con l’Amministrazione Comunale linee guida e regole chiare affinchè si possa arrivare a realizzare una norma a livello comunale che possa essere efficace e attuabile in tempi brevi. La Confartigianato, che se ne fa promotrice, è sin d’ora disponibile ad incontri specifici per approfondire i diversi aspetti della proposta.

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