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I requisiti per l’accesso e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998) sono stati approvati rispettivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1164 del 27 marzo 2020 (per l’anno 2019) e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-1531 del 19 giugno 2020 (per il corrente anno 2020).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito 1 (Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Oviglio, Quattordio, Sezzadio, Solero), appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo.

L’Assessorato comunale alle politiche abitative di Alessandria, guidato dall’Assessore Piervittorio Ciccaglioni, segnala di seguito le informazioni di riferimento necessarie per la presentazione delle domande.

 

Quando e come si presenta la domanda

 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.

La domanda sottoscritta, redatta su apposito modello di domanda scaricabile dal sito del Comune di Alessandria (www.comune.alessandria.it) corredata dalla documentazione richiesta deve essere presentata dal con le modalità previste da ciascun comune dell’Ambito 1.

La presentazione delle domande deve avvenire dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020.

Il Comune di Alessandria riceve le domande esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [email protected]

 

 

Requisiti di accesso generali Fondo sostegno locazione 2019 e 2020

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari come risultanti dall’Attestazione ISEE 2020, residenti in Alessandria, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (1° settembre 2020):

 

  • cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  • residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
  • titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all’anno 2020 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;
  • canone annuale di locazione non superiore a euro 6.000,00, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie;

 

 

Requisiti reddituali di accesso Fondo sostegno locazione 2019

 

Valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26 (corrispondente al valore di due pensioni minime INPS per l’anno 2019) e incidenza del canone sul reddito superiore al 28%.

 

 

Requisiti reddituali di accesso Fondo sostegno locazione 2020

 

  • Fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26 e incidenza del canone di locazione 2020 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 14 per cento;

 

  • Fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 superiore a euro 13.338,26 ma inferiore a euro 25.000 e incidenza del canone di locazione 2020 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 24 per cento.

 

Inoltre, per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).

 

 

Chi non può partecipare?

 

Non possono accedere al Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2019 e 2020:

 

  • i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
  • gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
  • i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 o 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
  • i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019 o 2020;
  • i conduttori di alloggi che hanno beneficiato nell’anno 2019 e/o 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
  • i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

 

Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

  • nel caso di nuda proprietà;
  • nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
  • nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

 

 

Ammontare dei contributi

 

Contributo Fondo 2019

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore ad euro 3.000,00.

Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei

richiedenti, come segue:

  • 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
  • 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;
  • 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.

Il contributo effettivo sarà calcolato in base alle domande valide, con una distribuzione proporzionale delle risorse disponibili tra tutte le famiglie aventi diritto.

 

Contributo Fondo 2020

 

Il contributo teorico (fascia a) riconoscibile 2020 è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore ad euro 3.000,00.

Il contributo teorico (fascia b) riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.

 

 

Informazioni

Ogni cittadino può contattare il proprio Comune di residenza per le modalità di presentazione della domanda di contributo sostegno alla Locazione 2019 e 2020.

È possibile prendere visione e scaricare sia il Bando che il Modello di Domanda dal sito del Comune di Alessandria (www.comune.alessandria.it) alla pagina Sportello Casa.

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"