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Nelle innumerevoli proroghe contenute nella Legge di fine anno, quella di bilancio 2021 c’è anche la proroga del super bonus 110%, nonché altre e non meno importanti novità. Tra queste, l’apertura al maxi sconto per l’unico proprietario, accanto ad altre tipologia di nove spese ritenute ammissibili. Vediamo in sintesi cosa si porta dietro l’introduzione di tali e importanti modifiche e novità all’interno della manovra stessa, dopo la sua definitiva approvazione, e come cambierà la sua applicazione dal 1 gennaio 2021.

La proroga del super bonus è stata portata ed estesa fino al 30 giugno 2022, con un meccanismo particolare e di tipo mobile per i lavori svolti nei condomini; questa estensione consentirà di, appunto quando parliamo di lavori su edifici condominiali di proseguire i lavori avviati ma che per vari motivi non sono stati conclusi entro tale data. Dunque con questa importante modifica ci sarà più tempo e si potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022, se alla scadenza ordinaria dell’agevolazione sarà completato almeno il 60% dei lavori.

Tra le novità relative al super bonus del 110% contenute nella Legge di Bilancio 2021, si segnala la definizione di cosa è una unità funzionalmente indipendente, nonché l’apertura limitata all’unico proprietario, vediamo di chiarire meglio questi concetti.

Altra importante novità che bisogna sottolineare prima di passare all’analisi delle varie norme che impattano sul 110% è l’ampliamento alla possibilità di coibentare il tetto senza limiti sulla superficie disperdente al solo sottotetto.

Per intanto le novità sul bonus 110% sono contenute ai commi da 66 a 75, articolo 1, del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2021.

Viene data e precisata cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente. È tale l’unità immobiliare dotata almeno di tre delle seguenti installazioni e manufatti di proprietà esclusiva:

impianti per l’approvvigionamento idrico;

impianti per il gas;

impianti per l’energia elettrica;

impianto di climatizzazione invernale

Con le novità previste, e modificando quanto previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, accedono al super bonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

E’ una modifica molto importante perché tale cambiamento di impostazione può aumentare la platea dei beneficiari.

La norma stabilisce anche che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Questa proroga dell’agevolazione vale anche per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022, e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Riguardo ai lavori effettuati fino ad una certa data la norma precisa che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione vale e spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Dunque si amplia il termine entro cui effettuare la totalità dei lavori qualora ad una certa data questi non siano stati eseguiti del tutto o nella loro totalità.

Mentre invece, per gli interventi effettuati dagli IACP, cioè dagli Istituti Autonomi Case Popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti che possono fruire dell’agevolazione dunque beneficiari della stessa, vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori però dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sul super bonus 110%, nella Legge di Bilancio 2021 vengono forniti importanti chiarimenti sulla polizza di assicurazione che riguarda i professionisti; la norma chiarisce quali sono i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

Il professionista ha L’obbligo di stipulare una specifica assicurazione e si considera rispettato se il soggetto che rilascia le attestazioni e asseverazioni deve avere già sottoscritto una polizza assicurativa per danni che possono derivare dall’ attività professionale, purché questa (cioè la polizza):

*non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

*preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione per il super bonus, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

*garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni che lo stesso può avere effettuato negli anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza specifica, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o attestazioni, comunque, non inferiore a 500.000.

Viene chiarito anche che i fabbricati danneggiati da eventi sismici sono ammessi al super bonus con un aumento della soglia di spese ammesse del 50%, e l’agevolazione viene estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove però sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Anche sulle colonnine di ricarica vi sono delle novità. Questo intervento rientrerà nel super bonus solo se legato ad uno degli interventi trainanti entro questi limiti di spesa:

2.000 euro per edifici unifamiliari i funzionalmente indipendenti;

1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installano fino a 8 colonnine;

1.200 euro per condomini che installano più di 8 colonnine.

Per gli interventi sulle colonnine di ricarica elettrica la detrazione verrà ripartita in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

 

Inoltre, la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"