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Sappiamo che dall’8 aprile cominceranno salvo proroghe di qualche giorno le prime erogazioni del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, sulla base delle informazioni ministeriali che conosciamo ma vediamo in breve sintesi con quali modalità lo stesso verrà accreditato ai contribuenti.

Dalle istruzioni alla compilazione del modello e dalla guida emanata dall’Agenzia delle Entrate è possibile fare la domanda e presentarla nel periodo che va dal 30 marzo scorso e fino al 28 maggio; dunque 60 giorni di tempo un periodo abbastanza lungo per permettere a gli aventi diritto o presunti tale di presentare il modello dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’ultimo decreto emanato denominato DL Sostegni.

Se il contribuente ha i requisiti previsti dalla norma, per l’ottenimento del contributo lo stesso sarà riconosciuto per gli importi minimi seguenti:

1.000 euro per le persone fisiche

2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Cioè tradotto al di sotto di queste soglie non si può andare e non si potranno erogare contributi di entità minore di questi indicati sopra. Dall’altro canto c’è un importo massimo di erogazione del contributo pari a 150.000 euro. Ma come sarà erogato tale importo?

Le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate sono essenzialmente due:

1)mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)

2)mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, da utilizzare in compensazione con la presentazione del modello F24 o di più modelli nel caso che il debito sia inferiore al credito stesso e fino all’azzeramento dello stesso. Compete al contribuente la scelta, da effettuare nel modello stesso.

Infatti nella compilazione del modello nella pagina iniziale dello stesso viene chiesto al contribuente di indicare l’iban su cui vuole l’accreditamento dell’importo.

Una volta effettuata la scelta della modalità di erogazione la stessa è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa ripetiamolo dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Per i contribuenti che invece optano per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte di debiti che riguardano i seguenti tributi: delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

 

Ricordiamo a tutti che questo modello F24, che contiene la compensazione dunque un rigo che contiene l’esposizione del credito ed un altro che invece contiene il debito o nella stessa sezione come ad esempio l’erario o in sezioni diverse come nel caso del pagamento dei contributi Inps,  deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dunque o dalla propria area riservata dell’Agenzia con il servizio F24 web o attraverso un intermediario a cui si è fornita delega per effettuare tale operazione.

Per l’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo che sarà emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Altra cosa importante è che per l’utilizzo di tale credito in compensazione da altri tributi a debito alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti previsti in tali casi:

  1. a) divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
  2. b) ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
  3. c) ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

Si ricorda che va prestata massima attenzione al fatto che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza  può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito. Poi successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

 

Nel caso in cui il contribuente ha scelto l’opzione per il credito d’imposta, questo lo ripetiamo potrà essere utilizzato in compensazione dal beneficiario, mediante modello F24 web da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ma solo e successivamente alla comunicazione di ottenimento del contributo.

Ricordiamo ancora che nel caso in cui il credito indicato in compensazione sul modello F24 risulti superiore all’ammontare disponibile, riconosciuto dall’agenzia anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 verrà scartato.

Altra cosa importante è che con l’utilizzo del credito di imposta in compensazione l’importo a saldo del modello non potrà mai essere negativo cioè preceduto dal segno meno, ma sempre ed esclusivamente a debito oppure a zero

Per controllare l’ammontare del credito disponibile successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione del proprio menù dell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e poi accedendo alla voce o link denominato “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

 

Si ricorda per chi ancora non lo sapesse che l’agenzia delle entrate provvederà ad effettuare controlli sulle istanze di contributo presentate, e le sanzioni per chi vuole fare il furbetto sono abbastanza pesanti.

Michele MInardi

 

 

 

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"