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Errore nel contratto; ne beneficia l’inquilino. Nei contratti a uso libero; gli errori materiali sulla durata del periodo d’affitto vanno a beneficio del conduttore “Tizio e Caio stipulano contratto di locazione ad uso libero; nel contratto; per; a causa di errore materiale; viene indicata una durata quadriennale che per non coincide con termine iniziale-termine finale (nello specifico: 01/01/2008 – 31/12/2012)” Come ci si comporta in questo caso?” Nel caso in esame si verificato un errore materiale di cui trae beneficio il conduttore dato che la prima scadenza contrattuale indicata espressamente quella del 31 dicembre 2012 e non quella del 31 dicembre 2011; se fossero stati esattamente contabilizzati i quattro anni della durata contrattuale. Rimane fermo; per; che alla scadenza del 31 dicembre 2012 il contratto si rinnover di ulteriori quattro anni. Comprare casa; tutte le certificazioni necessarie Il venditore deve procurare all’acquirente l’agibilit e le altre certificazioni prima della compravendita. La mancanza di documentazione non esclude che il contratto sia valido “Sto per acquistare un appartamento costruito prima del 1967; hanno gi accettato la mia proposta d’acquisto; mi sto accingendo a firmare il compromesso e successivamente il rogito. Ho ricevuto pareri contrastanti; vorrei sapere se obbligatorio; al fine del rogito; che l’attuale proprietario mi fornisca le varie agibilit; le varie Dia o concessioni edilizie o condoni; visto che ha effettuato modifiche all’interno dell’appartamento e se obbligato anche a fornirmi il certificato energetico con tutte i certificati degli impianti costruiti a norma; considerando che dall’agenzia l’appartamento mi stato venduto come abitabile senza necessit di ristrutturazione.” Con il DPR 380/2001 sono state ricondotte ad unit le terminologie riferite all’agibilit ed all’abitabilit. Quindi l’agibilit deve essere richiesta per gli interventi su edifici esistenti; che possano avere influito su condizioni di sicurezza; igiene; salubrit; risparmio energetico. Colui che richiede il rilascio della certificazione di agibilit deve presentare domanda al Comune sia la dichiarazione di inizio attivit (DIA) che quella di ultimazione dei lavori. La mancanza della certificazione non esclude che il contratto di compravendita sia valido in quanto la parte acquirente esprime la propria volont di procedere ugualmente all’acquisto a prescindere dalla mancanza della certificazione. Va detto per che l’acquirente potrebbe poi avere difficolt a venderlo a sua volta per la mancanza di tutte le certificazione inerenti le modificazioni intervenute nel tempo all’interno dell’immobile cos come la mancanza del certificato energetico. Si suggerisce in ogni caso; visto che le parti debbono sottoscrivere un contratto preliminare; di porre a carico del venditore l’obbligo di procurarsi – quale condizione essenziale – il certificato di agibilit e delle altre certificazioni entro il termine fissato per la stipula dell’atto notarile di trasferimento.

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