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La legge di bilancio 2021 inizia il suo cammino.

Come di consueto, e forse ancora di più a causa dell’emergenza COVID, è ampio il capitolo di sostegno alle imprese dal punto di vista del lavoro con nuovi incentivi alle assunzioni, cassa integrazione COVID prorogata fino a marzo, conferma del blocco dei licenziamenti e dei contratti a termine; potenziati gli incentivi per le assunzioni, soprattutto per il Sud.

Vengono confermate inoltre le proroghe delle pensioni anticipate con opzione donna e Ape sociale, poi conferma del congedo di paternità di 7 giorni, e del Reddito di Cittadinanza fino al 2029.

In attesa dell’assegno Unico per i figli, che verrà inserito in un altro decreto si rifinanzia la misura dell’assegno di natalità (bonus bebè).

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a oltre 38 miliardi di euro.

Vediamo di seguito i principali articoli ad oggi inseriti nella bozza, suddivisi per materia.

 

1) Legge di bilancio e lavoro: CIG, licenziamenti contratti a termine

2) Legge di bilancio 2021 e Pensioni

3) Legge di bilancio 2021: assistenza famiglie e maternità

 

Prendiamo in considerazione l’articolo

 

1) Legge di bilancio e lavoro: CIG, licenziamenti contratti a termine;

In questo articolo al comma 5 tratta dell’incentivo per l’occupazione dei giovani.

ART. 5. (Incentivo occupazione giovani)

 

Per le assunzioni effettuate nel triennio 2021-2023, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è previsto l’esonero contributivo oggi in vigore (Leggi i dettagli qui Esonero contributivo assunzioni under 35), che sarà riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, per i soggetti fino a 36 anni non compiuti 2. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.

 

ART. 6. (Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

 

Viene prorogato l’esonero già in vigore per la nuova imprenditoria in agricoltura degli under 40 ART. 41.

(Trattamenti di CIGS per cessata attività)

La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 la possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi.

ART. 42. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

La disposizione corregge il Decreto Rilancio prevedendo che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi

ART. 43. (Settore call center)

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei Call center già in vigore   sono prorogate per l’anno 2021.

ART. 44. (Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)

 

A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, si proroga ancora il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

ART. 45. (Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate per il triennio 2021-2023)

Il trattamento è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi

ART. 49. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

Ulteriori 5.333,8 milioni di euro finanzieranno CIG, ASO e CIGS. per una durata massima di dodici settimane, che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Inoltre viene confermato fino al 31 marzo 2021, ed è una buona notizia, il divieto di avvio delle procedure di licenziamento economico collettivo e individuale e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto

Infine, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021

 

ART. 55. (Contratto di espansione interprofessionale)

La proposta di modifica normativa prevede di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oggi previsto esclusivamente nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti.

 

ART. 56. (Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

Si modifica l’attuale normativa prevedendo che l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale

 

ART. 57. (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)

La presente norma, si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici di anticipo pensionistico per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario presentate all’INPS entro il 2 marzo 2018.

 

2) Legge di bilancio 2021 e Pensioni

Molto atteso il provvedimento che fa chiarezza su indiscrezioni che ormai da giorni si rincorrevano sui possibili interventi a livello di normativa in materia di pensioni.

Vediamo in breve sintesi cosa prevede la nuova bozza della legge di bilancio.

ART. 53. (Opzione donna)

Si prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 (57 anni per le lavoratrici dipendenti, 58 anni per le autonome con 20 anni di contributi versati).

 

ART. 54. (Proroga Ape sociale)

La legge di bilancio 2017 aveva previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni con almeno 63 anni di età fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. La proposta normativa prevede di prorogare l’anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre è previsto un ampliamento ai soggetti disoccupati che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

3) Legge di bilancio 2021: assistenza famiglie e maternità

 

ART. 52. (Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

 

Viene portato a regime il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica della legge 27 dicembre 2017, n.205. Sono cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 al quale potranno accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

 

ART. 58. (Assegno natalità)

 

L’assegno di natalità noto anche come bonus bebè garantito in forma progressiva sulla base del reddito delle famiglie, sarà riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. (Per approfondire leggi” Bonus bebè 2020: requisiti e domanda”)

ART. 59. (Congedo di paternità)

La disposizione prevede la proroga per il congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021.

ART. 60. (Reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 ’autorizzazione di spesa per il finanziamento del “Reddito di cittadinanza”.

ART. 62. (Rifinanziamento del Fondo indigenti)

La disposizione prevede l’incremento di 40 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti che è stato istituito nel 2012 presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)  Nel corso dell’anno 2020, stante l’eccezionale contesto socio economico maturato a seguito del diffondersi dell’epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, L’ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro del Fondo consentirà il consolidamento delle misure e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

ART. 63. (Indennizzo per cessazione di attività commerciali)

Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’indennizzo previsto per commercianti che cessano l’attività sarà dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento all’Istat.

Michele Minardi

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"