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L’Alessandria calcio attraverso un comunicato risponde al deferimento nell’inchiesta calcioscommesse: “L’Alessandria Calcio; visionata la documentazione inviata dalla Procura Federale per il comportamento asseritamente tenuto dal suo ex presidente GIorgio Veltroni manifesta il proprio disappunto e; ribadendo impegno e vicinanza a fianco della squadra comunica di aver incaricato l’avv. Trombetta di Asti di espletare tutti gli adempimenti volti alla tutela della società nel procedimento sportivo. SI riserva altresì di agire in separata sede nei confronti del signor Veltroni per il risarcimento di eventuali danni che potessero derivare da questa vicenda”. Sono stati ufficializzati i deferimenti da parte della Procura Federale presso la Figc riguardanti l’inchiesta sul calcioscommesse condotta dal procuratore Stefano Palazzi. L’Alessandria è deferita per responsabilità diretta. La sanzione minima prevista per la responsabilità diretta è la retrocessione. Il sospet­to di illecito ricade su Giorgio Veltroni; presidente del club all’epoca dei fatti (ha poi ceduto la società) e quindi diretto rappresentan­te del club grigio.Le accuse rivolte al costruttore toscano sono di aver tentato di decidere a tavolino il risultato di Alessandria-Ravenna del 20 marzo scorso Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Figc: Il Procuratore Federale; esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare; ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: “in relazione alla gara Alessandria – Ravenna del 20 marzo 2011 per la violazione dell’art. 7; commi 1 e 5; C.G.S.: • BUFFONE Giorgio; all’epoca dei fatti; direttore sportivo della Società RAVENNA CALCIO S.r.l.; • VELTRONI Giorgio; all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.; • ROSSI Leonardo; all’epoca dei fatti Allenatore tesserato della società RAVENNA CALCIO S.r.l.; • FABBRI Gianni; Presidente del RAVENNA CALCIO S.r.l. fino al 18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta società; • CIRIELLO Antonio; all’epoca dei fatti Vice Presidente della società RAVENNA CALCIO S.r.l.; per avere; prima della gara ALESSANDRIA –RAVENNA del 20.3.2011; in concorso fra loro; posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. Per BUFFONE e FABBRI; con l’aggravante di cui all’art. 7; comma 6; C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere; per la violazione dell’art. 7; commi 3; 4 e 6; e dell’art. 4; commi 1 e 2; del C.G.S.: • la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.; per responsabilità diretta e oggettiva; per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante ed ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui all’art. 7; comma 6; C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere dal BUFFONE e dal FABBRI. per la violazione dell’art. 7; comma 3; e dell’art. 4; comma 1; del C.G.S.: • la Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.; per responsabilità diretta; per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante VELTRONI. per la violazione dell’art. 7; comma 7; C.G.S.: • DEOMA Daniele; all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale; omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALESSANDRIA – RAVENNA del 20/03/2011; di cui venne posto a conoscenza;

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