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Sabato scorso; come succede spesso; erano in piazza della Libertà; a importunare persone di passaggio o automobilisti che avevano appena parcheggiato. Fermata dai vigili urbani; per una delle tre donne; già individuata più volte a esercitare accattonaggio; è stato ottenuto dalla questura un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di tornare nel territorio comunale per tre anni. La cittadina romena; se tornasse; incorrerebbe in una denuncia penale con relativa sanzione amministrativa. Nulla di più e per i vigili non si potrebbe che ripetere lo stesso copione. Così per le prostitute. Le romene; ad esempio; possono essere sanzionate; ma; qualora risiedano in città; al pari delle italiane; non possono neanche essere allontanate. ”Non si può fare gli sceriffi; le norme vigenti lo impediscono”; commenta il sindaco Fabbio. In base alle direttive europee infatti; anche se le forze dellordine denunciano la presenza di irregolari e li arrestano; i procedimenti penali a loro carico finiscono in archivio. Affittare a irregolari non è poi reato; se il prezzo è basso. La Cassazione ha accolto limpugnazione della difesa di un cittadino italiano condannato dalla Corte dappello di Napoli per avere favorito la permanenza in Italia di 16 immigrati irregolari; subaffittando loro alcune camere a 50 euro al mese: ha ricordato che; perché possa essere contestato il reato di favoreggiamento; non basta avere favorito la permanenza nel territorio italiano di immigrati clandestini mettendo loro a disposizione case in affitto; ma serve anche il dolo specifico che; nel caso in questione; non esiste perché non cè lobiettivo specifico di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri che si realizza quando vengono imposte ai clandestini condizioni particolarmente onerose. Non va meglio quando si tratta di cittadini comunitari. Per i maggiorenni soggiornanti da meno di 10 anni la direttiva europea prevede ladozione del provvedimento di allontanamento solo se il comportamento dell’individuo presenta una reale minaccia per la sicurezza pubblica. Lo stesso vale per minorenni e maggiorenni presenti da più di 10 anni; allontanabili per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato. Se invece non sussistono particolari motivi di ordine o sicurezza pubblica; lallontanamento non può essere immediato; ma deve avvenire con intimazione a lasciare il territorio entro un mese e non può mai prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

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