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Malgrado le numerose sentenze di diversi GDP abbiano sancita l’illegittimità delle “contravvenzioni” elevate dagli Ausiliari del Traffico di Alessandria; malgrado il Tribunale stesso abbia respinto; con sentenza n° 86 del 31/01/2012 l’Appello promosso dal Comune di Alessandria; contro sentenza del GDP; condannando il Comune medesimo alla liquidazione di ingenti spese processuali; continua imperterrita l’opera sanzionatoria; in occasioni non legittime; dei soggetti sopra indicati ed a questo punto; sorge il fondato dubbio che sia solamente per “far cassa” a favore della Pubblica Amministrazione della città.!!!

Desideriamo; una volta in più; rammentare come sia stata chiarita la posizione degli “Ausiliari del Traffico”; dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Riunite (sentenza 5621 del 9 marzo 2009); in quanto dipendenti di Azienda Privata (ATM) ; non ricoprendo ruolo di Pubblici Ufficiali; ne compresi in quelli stabiliti dall’apposita legislazione in merito; non possono contravvenire infrazioni al CdS; se non negli spazi a pagamento o in caso di intralcio per l’ingresso nei medesimi.

Viene spontaneo porsi alcune domande:

– Se è stata riconosciuta “illegittima” una contravvenzione relativamente all’infrazione del C.d.S.; poiché elevata da soggetto non legittimato; cosa ne è e ne sarà di tutte quelle elevate in passato?

– Forse che si sia voluto “strumentalizzare” gli Ausiliari del Traffico; con il solo scopo di “far cassa”; approfittando dell’ignoranza in materia da parte dei cittadini?

– Oltre ai Diritti dunque; la Pubblica Amministrazionedeve rispettare anche i Doveri nei confronti dei cittadini; piuttosto che “assuma”; con tutti i sacri crismi; gli attuali semplici dipendenti dell’ATM; incaricati di vigilare sui pagamenti dei parcheggi regolamentati e contraddistinti dalle strisce blu. Si eviterebbero così illegittimità ed ulteriori discussioni al proposito.

Globoconsumatori è sempre a disposizione di coloro i quali desiderano presentare; anche solo per una questione di principio; ricorsi al proposito.

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