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Il Tribunale di Roma con la sentenza 8596/11 della tredicesima sezione civile del 09/01/2012; sancisce quanto sotto riportato.

La ratio della decisione dev’essere individuata nella circostanza secondo cui quando l’ente locale istituisce parcheggi custoditi oppure aree con parcometri; gestiti direttamente dall’amministrazione o meno; deve comunque provare nel corso del giudizio nel quale si dibatte sulla sosta senza titolo di pagamento; che nella stessa zona o nelle immediate
vicinanze è possibile anche il posteggio libero da dispositivi di controllo come stabilisce inequivocabilmente l’articolo 7; comma 8; del codice della strada e comunque ha l’onere d’indicare il provvedimento in base al quale la strada che è stata teatro della violazione delle norme CdS risulti individuata come appartenente a un’area pedonale.

Nel caso di specie; anche sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 09/01/2007; è stato accolto l’appello di un trasgressore che aveva parcheggiato la propria auto senza aver ottemperato al pagamento della tariffa indicata nella zona di sosta; con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria di 39 euro oltre alle spese di notifica e così per un totale di 45 euro oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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