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La legge di stabilità 2014 ha ripristinato il diritto alla pensione anticipata senza alcuna penalizzazione per le persone disabili e per le persone che si sono dedicate all’assistenza di un familiare disabile usufruendo dei permessi della legge 104. La suddetta legge di stabilità ha corretto la previsione della riforma Fornero che comportava la necessità di recuperare i giorni di permesso fruiti dal lavoratore disabile per sé stesso e i giorni di permesso e di congedo straordinario fruiti dal lavoratore per l’assistenza a familiare disabile per non incorrere nella penalizzazione in caso di pensionamento anticipato rispetto ai 62 anni di età. In pratica l’articolo 1 (comma 493 della legge di stabilità 2014) ha modificato l’articolo 6 (comma 2 quater della Legge 14/2012) escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata “i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104”.
Ora cerchiamo di esporre sinteticamente il problema creato dalla riforma delle pensioni Monti-Fornero per le persone che avevano usufruito dei permessi e dei congedi per grave disabilità.
Il governo Monti ha abolito la pensione di anzianità (articolo 24 del decreto legge n.201/2011); a seguito di tale riforma, è possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di “vecchiaia” quindi solo dopo aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Al posto della pensione di anzianità è stata introdotta la pensione anticipata, con essa chi vuole andare in pensione prima dell’età di vecchiaia può farlo ma solo se ha una certa “anzianità contributiva”. La riforma delle pensioni Monti-Fornero ha introdotto requisiti più severi per l’accesso alla pensione anticipata, in particolare la nuova legge prevede che chi va in pensione prima dei 62 anni di età subisce una penalizzazione con decurtazione dell’importo della pensione. Il Decreto Legge “Milleproroghe 2012” (n.216/2011 convertito nella legge n.14/2012) aveva mitigato la penalizzazione stabilendo che le riduzioni non sono applicabili nei confronti di chi matura l’elevato requisito contributivo entro il 2017, ma a condizione che tale requisito contributivo utile per il diritto alla pensione anticipata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro in cui sono compresi i periodi di: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria. Di conseguenza se il lavoratore non voleva la penalizzazione doveva prolungare del corrispondente periodo “perduto” l’attività lavorativa per tutte le assenze diverse da quelle appena elencate compresi i permessi e congedi per disabilità grave previsti dalla legge 104.

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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