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Sarà ancora presto per annunciare l’affermazione o l’insuccesso della c.d. “Riforma Fornero”? Forse; un dato di fatto emerge però chiaramente già da questi primi mesi: la scarsa conoscenza da parte dei diretti interessati; datori di lavoro e lavoratori; della Legge e del relativo cambiamento che ne conseguirà nel mondo del lavoro. A parte l’accanimento dei media sull’articolo 18 e gli sporadici accenni della stampa specializzata ai cambiamenti che hanno interessato il lavoro a tempo determinato; poco si è detto e scritto per approfondire gli altri temi dell’articolato e delle recenti sue modificazioni. Ad esempio; scarsa visibilità ha avuto la Legge n.134 del 07 agosto 2012 la quale; apportando significative modifiche alla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero); introduce nuove disposizioni che offrono alle aziende la possibilità sia di beneficiare di un credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati; sia di accedere a finanziamenti a tasso agevolato in caso di incremento stabile dell’occupazione giovanile nel settore della “green economy”. Dal 26 giugno 2012 tutte le imprese; indipendentemente dalla forma giuridica; dalle dimensioni aziendali e dal settore economico in cui operano; possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di persone in possesso di dottorato di ricerca universitaria e di laurea magistrale conseguita in discipline in ambito tecnico o scientifico (Farmacia; Fisica; Informatica; Ingegneria; Biologia; Biotecnologie industriali; agrarie e mediche). Per quanto riguarda invece la norma volta a favorire l’assunzione di giovani con età superiore a 35 anni nel settore della c.d.“green economy”; per i soggetti privati che operano nei settori della “Ricerca e Sviluppo” processi di produzione o valorizzazione di prodotti; processi produttivi che comportino una riduzione dell’inquinamento; è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato di durata non superiori a 72 mesi nella generalità dei casi e non superiore a 120 mesi per alcuni casi particolari (società ESCO; Società S.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 bis del c.c.).

Dott. Roberto Barattini

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