Dal 1 gennaio 2014 la paga minima delle collaboratrici domestiche è aumentata (vedere tabella in allegato all’articolo) in quanto sono stati adeguati i minimi retributivi al costo della vita.
Il lavoro domestico è disciplinato da un contratto collettivo nazionale al quale è soggetto chi presta la propria opera per le necessità della vita familiare. Il contratto di lavoro prevede quattro livelli d’inquadramento in base alle mansioni svolte e a ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale e uno superiore (super). Ciascun livello corrisponde a un salario minimo, variabile a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la famiglia.
Di seguito alcune brevi informazioni per avere chiarimenti e per capire come districarsi in mezzo a termini come “tredicesima”, “orario di lavoro”, “riposi settimanali”, “vitto e alloggio” e “contribuzione”.
Tredicesima: ai lavoratori domestici spetta anche una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi lavorati.
Orario di lavoro: la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti, entro i seguenti limiti:
massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi,
massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Riposi settimanali: il lavoratore convivente ha diritto a 36 ore settimanali di riposo: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti.
Vitto e alloggio: al lavoratore convivente spettano sia il vitto che l’alloggio, mentre per chi presta servizio per 6 ore o più ore e con presenza continuativa spetta solo il pasto. Se il datore non provvede al vitto o all’alloggio, al collaboratore dev’essere corrisposta un’indennità sostitutiva. Per il 2014 il valore di ciascun pasto è fissato in 1,88 euro, quello dell’alloggio in 1,63 euro.
Contribuzione: il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali del collaboratore. Il versamento deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.