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Con Ordinanza n. 415 del 17.08.2016, il Sindaco della Città di Alessandria Maria Rita Rossa interviene anche quest’anno in materia di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nonché di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Moccagatta”, nel raggio di 200 metri, relativamente alla stagione calcistica 2016/2017 di prossimo avvio.
Il testo dell’Ordinanza Sindacale trae sollecitazione dalla nota pervenuta alcuni giorni fa dalla Questura di Alessandria che propone di adottare alcune specifiche misure preventive.
Nella comunicazione della Questura si sottolinea in particolare la necessità di «assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri» della stagione calcistica 2016/2017 allo Stadio Moccagatta di Alessandria.
Per questo, l’Ordinanza del Sindaco di Alessandria dispone che:
«Per ragioni di sicurezza pubblica, […] ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli Esercizi Commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale Moccagatta, nel raggio di 200 metri, […] durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2016/2017 e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2017/2018) e comunque fino al 31.08.2017, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora e mezza dopo la fine della stessa, è fatto divieto assoluto:

  • di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
  • di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta».

Il testo dell’Ordinanza precisa inoltre che:
«Gli Esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 03.03.2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.
È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell’azienda commerciale.
L’inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; in caso di recidiva, verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni».

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