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Controlli nei locali: Agenzia investigativa forniva agli esercenti personale addetto alla sicurezza privo della prevista autorizzazione prefettizia.

 

I Carabinieri di Capriata d’Orba, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Alessandria, d’intesa con il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Alessandria, nell’ambito dei controlli predisposti nei locali, hanno avviato una complessa indagine che ha portato alla denuncia ai sensi dell’art. 134 Tulps (privato che, senza licenza del Prefetto, presta opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliare o immobiliare o esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati) di un uomo e di una donna, che dal 2015 conducevano abusivamente l’attività, fornendo servizi di vigilanza, in occasione di pubblici eventi.

I Carabinieri hanno infatti ricostruito che l’Agenzia, fornendo appositi tesserini di riconoscimento, casacche, con scritta “Security” e radio portatili, offriva servizi di vigilanza, inviando personale che veniva assunto come collaboratore, con un rapporto di lavoro occasionale. I Carabinieri, acquisendo i documenti presso numerosi locali del novese che all’agenzia si erano rivolti per avere personale da collocare all’interno dei propri locali, hanno rilevato come tali servizi di sicurezza, venivano offerti sotto la veste di servizi di “accoglienza”, rilasciando fatture (mai registrate), dalle quali emergeva la contropartita della prestazione nonché le qualifiche di ciascun addetto, dal primo soccorso ai corsi antincendio.

ignaro dell’irregolarità

Il personale inviato, tuttavia, non è risultato in regola con l’inquadramento lavorativo e privo delle necessarie autorizzazioni prefettizie.

 

Da un’attività di escussione dei titolari dei locali, effettuata dall’Arma locale, nonché dello stesso personale inviato dall’agenzia, i Carabinieri hanno verificato che l’agenzia investigativa, nell’anno corrente, aveva fornito personale privo dei requisiti di legge. Infatti non avevano frequentato i corsi regionali e pertanto non risultavano iscritti all’apposito Albo Prefettizio.

Alla luce di quanto scoperto, sono state elevate sanzioni per un totale di 15.000,00 euro circa e contestualmente è stato richiesto al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Alessandria di effettuare gli accertamenti di competenza in merito ai presunti rapporti di collaborazione occasionali e saltuari dell’agenzia con il personale identificato.

Dall’esame della documentazione fornita dal Comando Arma di Capriata D’Orba, nonché dagli accertamenti effettuati dal NIL, si è accertato che, l’agenzia in questione, pur se regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria, con oggetto sociale: “servizi di investigazione privata”, aveva operato su tutto il territorio della Provincia di Alessandria, offrendo i propri servizi ad: esercizi pubblici, imprese commerciali, aziende agricole, associazioni sportive, pro loco, ecc, per la prevenzione alla sicurezza/ antidroga – accoglienza clienti – servizio antincendio – servizio primo soccorso”.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro, sulla scolta di quanto effettuato dalla Stazione di Capriata D’Orba, ha identificato ed ascoltato tutto il personale che nel tempo aveva collaborato con l’Agenzia, per un totale di 23 soggetti. L’attività, confermava quanto ricostruito dalla Stazione di Capriata d’Orba, ed in particolare hanno accertato che il personale inviato dall’agenzia:

–          accoglieva i clienti facendo selezione e verificando eventuali disordini;

–          conclusa la prima fase, si spostava all’interno del locale, a partire dai bagni, per verificare che non vi fossero situazioni irregolari, come uso di droghe o altre condotte che potessero creare disordini nei locali;

–          per ogni evento faceva riferimento a un capo squadra per ogni problematica, il quale si occupava anche della retribuzione, circa 50 euro a serata;

–          per la prestazione lavorativa non riceveva né rilasciava ricevuta, ma firmava un contratto di lavoro “occasionale” di cui l’agenzia non rilasciava copia;

–          veniva dotato di vestiario con il logo dell’agenzia, di radio con auricolare per comunicare con gli altri colleghi e di due tesserini di riconoscimento che veniva apposto sul petto: in uno erano indicate le generalità, la foto e la dicitura “accoglienza clienti” e nell’altro la dicitura che attestava la registrazione presso la Prefettura di Alessandria.

–          non risultava scritto alla Prefettura di Alessandria.

Per legge una “collaborazione” può essere offerta a un istituto di investigazioni soltanto in virtù di negozi giuridici che attribuiscono al lavoratore una posizione di sostanziale subordinazione al dante causa, riconducibile a una situazione di soggezione economica. Pertanto i contratti di lavoro dei quali un’agenzia di investigazioni può avvalersi sono contratti di lavoro subordinato (art. 1095 c.c.), regolati da rapporti di subordinazione (409 c.p.c.). Per le collaborazioni istantanee, l’agenzia si può avvalere di personale assunto con rapporto di lavoro a progetto o occasionale. Che pertanto non avrebbero dovuto avere le caratteristiche del coordinamento e della continuità (a differenza di quanto emerso dagli accertamenti dei Carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro). In tal caso al lavoratore non viene rilasciato un CUD, bensì solo la certificazione delle ritenute d’acconto. Inoltre, trattandosi di una prestazione lavorativa autonoma, il lavoratore avrebbe dovuto prestare una collaborazione indipendente e avulsa da direttive.

Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri, in realtà, i collaboratori dell’Agenzia erano convinti di avere firmato un contratto di lavoro (mai registrato), che questo fosse di tipo “occasionale”, pur essendo stati alcuni di loro dotati di CUD, ma mai formalmente assunti come lavoratori subordinati.

Accertamenti in corso per verificare se l’Agenzia ha indotto i molteplici committenti (Enti locali, titolari di locali pubblici, etc…), tenuti a verificare la regolarità delle iscrizioni all’Albo Prefettizio, a stipulare appalti di servizi per la fornitura di addetti alla sicurezza, assicurando loro la regolarità legale e amministrativa dell’Agenzia, cosa che di fatto non era vero.

I committenti infatti, sono stati a loro volta sanzionati (ai sensi dell’art. 3 L. 94/2009, sono 1666,00 euro).

In totale sono state emesse nei confronti dell’Agenzia sanzioni per un totale di 99.000,00 euro per le irregolarità nelle assunzioni dei collaboratori, di 45.054,00 euro per l’omessa iscrizione all’albo prefettizio, nonché di 28.240,00 euro per le irregolarità contributive INPS.

 

Normativa

A quest’ultimo riguardo appare utile richiamare la circolare del Ministero delle finanze (serv. II divisione 5° e 6°, prot. 5/984/97 e n. 6/607/97) che nel rispondere ad un apposito quesito in ordine alla differenza ai fini fiscali tra la collaborazione coordinata e continuativa e la prestazione di lavoro autonomo occasionale, ha precisato che le prime sono caratterizzate da <<regolarità>>, mentre le seconde, sono <<episodiche, saltuarie e non programmate>>. Una prestazione autonoma occasionale, innanzitutto, per definirsi tale deve possedere tutti gli elementi essenziali del contratto d’opera: l’accordo avente ad oggetto un obbligo di fare un opera o un servizio ben individuato; la personalità della prestazione; il corrispettivo secondo le tariffe in uso; l’assenza del vincolo dell’orario di lavoro; la libertà nelle modalità tecniche e di svolgimento del lavoro da parte del prestatore; l’assenza di subordinazione. Costituisce invece indice di subordinazione il comprovato esercizio di un penetrante potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro e la conseguente etero-determinazione della prestazione resa dal lavoratore subordinato, il quale mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie, affinché il datore di lavoro le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze. Il lavoratore che presta un’attività di lavoro autonomo occasionale deve rilasciare al committente, una ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto al 20%  e con l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a 2,00 nel caso in cui l’importo superi i 77,47 euro. Il committente, in sede di pagamento del compenso, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta del 20% a titolo d’acconto che deve versare all’erario entro il 16 del mese successivo, mediante il modello F24.

All’Agenzia i Carabinieri hanno contestato che, pur non avendo alcun personale in forza, avrebbe concluso appalti con svariati committenti, utilizzando esclusivamente personale reclutato con pseudo contratti di collaborazione occasionali saltuari, tra l’altro in attività soggetta ad autorizzazione prefettizia. Infatti l’attività lavorativa in cui sono stati utilizzati i collaboratori “addetti alla sicurezza e ai servizi di controllo – addetti all’accoglienza clienti – servizi antidroga – i così detti “buttafuori” “ è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009, n. 235, ove prevede che chi intende esercitare tale attività deve essere iscritto all’Albo Prefettizio della provincia dove opera la ditta. Tale norma prevede, altresì, i soggetti che intendono esercitare tale attività non possono esercitarla in forma autonoma, pertanto è da escludersi che si possano utilizzare soggetti con contratto di prestazioni occasionali.

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"