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Se l’amministratore ‘latita’; come revocargli il mandato I condomini possono mandar via un amministratore inadempiente o quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit o quando per due anni non viene reso il conto della gestione “Sono proprietario dell’appartamento dove abito; nel comune di Guidonia (RM). L’attuale amministratore; dopo le delibere dell’ultima assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010; sembra scomparso. Non risponde pi al telefono ed ai messaggi lasciati nella segreteria telefonica del suo studio (che tra l’altro sembra abbandonato). Ho fatto richiesta a varie associazioni di amministratori condominiali; che hanno affermato di non averlo tra gli iscritti. Da tempo esiste una situazione in cui alcuni condomini sono morosi e si decisa da tempo di procedere con le ingiunzioni di pagamento. Non sappiamo che fine abbiano fatto tali ingiunzioni; che nell’ultima assemblea ordinaria di Aprile 2010 ci era stato assicurato stavano procedendo regolarmente. Ci sono lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da fare (in occasione della bella stagione) ma la “latitanza” dell’Amministratore; oltre a creare preoccupazione; pongono il Condominio in una situazione di imbarazzo anche nei confronti dei fornitori di servizi anche a causa di Condomini morosi. In conclusione: – attraverso quali canali (Associazioni di categoria) possibile rintracciare un amministratore che latita? – esiste un Registro generale degli amministratori di condominio da consultare? – come costringere l’Amministratore a dare seguito alle delibere assembleari? – possibile revocare l’amministratore (anche se appena confermato con i millesimi di legge) anche in corso di vigenza ed in che modo? So che; in latitanza dell’amministratore; i condomini che rappresentano almeno 1/6 dei millesimi possono richiedere la convocazione di una assemblea straordinaria; ovvero convocarla direttamente. Purtroppo se l’amministratore latita difficile fargli arrivare la richiesta di assemblea straordinaria; ovvero le delibere di quella convocata autonomamente.” Il rapporto giuridico si instaura direttamente tra l’amministratore ed i singoli condomini; i quali possono chiedere all’autorit giudiziaria la revoca dell’amministratore; quando quest’ultimo dopo aver ricevuto un atto giudiziario non notizia l’assemblea; o quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit quali fatti che denotano la sua volont di voler anteporre interessi personali a quelli attinenti il condominio o quando per due anni non viene reso il conto della gestione. Al termine del mandato annuale l’assemblea pu sempre revocare; anche senza motivo; l’amministratore dall’incarico. La Corte Costituzionale con sentenza n. 57/2007 ha escluso la possibilit per le regioni di istituire albi degli amministratori; con la conseguenza che spetta solo allo Stato istituire l’albo professionale

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