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Nell’ambito del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012; che ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari; è stata introdotta una disposizione di carattere transitorio volta a far emergere e sanare proprio i rapporti di lavoro irregolari.

Se da un lato; infatti; modificando il T.U sull’immigrazione; il decreto ha stabilito che il reato per l’occupazione irregolare è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni ed una multa di €. 5.000;00 per ogni lavoratore impiegato; oltre alle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi retributivi e contributivi; dall’altro; con l’art. 5 concede la possibilità ad imprese e famiglie che impiegano lavoratori irregolari; di poter evitare le sanzioni presentando una dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre. Non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse; tutte le domande regolari verranno accettate.

Prima di presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro dovranno pagare; esclusivamente tramite F24; un contributo forfettario di €. 1.000;00 per ciascun lavoratore. La regolarizzazione può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; con orario di lavoro a tempo pieno; ad eccezione del lavoro domestico per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali. Dovranno inoltre dimostrare (alla data di stipula del contratto di soggiorno) di aver pagato almeno sei mesi di retribuzione; contributi e irpef. La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che alla data del 9 agosto2012 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Lo sportello Unico per l’immigrazione; che riceve le domande dal sistema informatico del Ministero dell’Interno; acquisisce dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulla dichiarazione di emersione. In particolare; la Questura verifica l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extra comunitario; mentre la DTL esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro. Nello specifico; il reddito imponibile o il fatturato; quale risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio; non deve essere inferiore a 30.000 euro annui. Nel caso di emersione di un lavoratore straniero addetto a lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare; il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro; affetto da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; il quale produca la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sussistenza.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 5; comma 6 del decreto legislativo in oggetto; dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla conclusione del procedimento; saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico dei lavoratori stranieri; per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

Dott. Roberto Barattini

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