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Con il Jobs Act sono state approvate nuove norme che hanno rivisto i contratti (riordinati e in alcuni casi prevederanno il demansionamento per i dipendenti), cambiamenti nelle modalità di gestione di alcune tipologie di licenziamenti, riforma degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e trattamento di disoccupazione), e semplificazione dell’applicazione dei contratti di solidarietà. Affronteremo in vari ariticoli le implicazioni, analizzando le novità normative.

Il costo per l’azienda che assume a tempo indeterminato è più conveniente, perché l’impresa e l’imprenditore oltre che poter licenziare liberamente, pagando un’indennità al lavoratore, hanno notevoli sgravi fiscali sul costo del lavoro per effetto della deducibilità integrale del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e per gli sgravi contributivi per il tempo indeterminato, che l’azienda, non avrebbe se scegliesse di somministrare un contratto a tempo determinato.

Naturalmente bisogna vedere come in futuro si comporteranno le imprese; infatti nascono dubbi e perplessità alla luce del contenuto del testo della legge di Stabilità 2016 che fissa norme e soglie per gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (come è stato anche per il 2015), ma con alcune modifiche.

La soglia massima di esonero si riduce drasticamente, passando dai circa 8000 euro di quest’anno a 3250 euro.

Per l’anno 2016 si riconferma inoltre il taglio del 50% dei contributi Inps e Inail posti a carico dell’azienda, per un massimo di 12 mesi per quanto riguarda le assunzione a tempo determinato, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato. L’agevolazione, lo ricordiamo, riguarda le assunzioni di lavoratori che abbiano superato i 50 anni e che siano disoccupati dal almeno 12 mesi.

MENO TIPI DI CONTRATTO

La giungla dei contratti è stata riordinata. Saranno abolite quelle tipologie di contratto più precarizzanti e più permeabili agli abusi come i contratti di collaborazione a progetto, i famosi Co.Co.Pro. Restano invece i contratti di apprendistato, i contratti a termine senza causale (prorogabili fino a 5 volte per un massimo di 36 mesi) e le partite iva.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E PARTITE IVA

Semplificazione delle tipologie di situazioni in cui questo può essere applicato, potenziandone l’utilizzo. L’obiettivo è consentire alle aziende di aumentare il proprio organico riducendo l’orario di lavoro e, di conseguenza, anche la retribuzione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato giorni fa lo statuto dei lavori autonomi, che interessa lavoratori autonomi e i liberi professionisti che non dispongono di alcuna cassa previdenziale e sono iscritti alla gestione separata Inps. Lo statuto Jobs Act 2016 è applicabile a tutti coloro che posseggono una Partita Iva ma senza iscrizione al relativo Albo e a tutti gli iscritti ai vari ordini professionali. Grazie alle nuove misure volte a riorganizzare il lavoro autonomo, sono state inserite delle novità importanti per quanto riguarda le Partite Iva 2016.

Sono state estese anche agli autonomi tutele essenziali a partire da gravidanza, maternità e malattia, mentre si rendono interamente deducibili le spese per la formazione, fino a 10.000 euro.

Il testo, composto da 22 articoli, interviene su più fronti ad iniziare dai rapporti tra esecutore e committente. Una delle prime novità è una stretta contro le clausole abusive per evitare che la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo si traduca in clausole vessatorie a danno di quest’ultimo con la previsione che l’eventuale presenza di clausole che realizzino un abuso è nulla, dando diritto al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore.

Ad esempio, sarà vietata la risoluzione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; così come si considererà abusivo il patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto; nonché il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Michele Minardi

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