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La Corte dei Conti ha richiesto al Collegio dei Revisori della Provincia alcuni chiarimenti in merito al rendiconto 2010; il Collegio ha prontamente fornito delucidazioni e; a fronte di tali osservazioni; la Corte ha pronunciato la delibera 121/2012 che invita la Provincia “ad applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi e passivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili” e a “verificare che gli Organi dell’ente; ciascuno in relazione alle sue competenze; procedano ad una verifica dell’equilibrio della gestione di cassa; rilevando le cause delle disfunzioni e pongano in essere i necessari interventi correttivi e provvedendo alla ricostituzione dei fondi vincolati nel più breve tempo possibile”.

Quanto al merito dei rilievi; le osservazioni della Corte dei Conti hanno riguardato essenzialmente tre aspetti; normalmente utilizzati dalla Corte nelle proprie analisi e che vengono condotte su ogni rendiconto e su ogni bilancio di previsione.

  1. La Corte ha segnalato che il ricorso all’anticipazione di cassa deve costituire una forma di finanziamento a breve termine; di carattere eccezionale; cui l’ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità.

Tutti i requisiti si sono verificati per la Provincia di Alessandria:

– il breve termine: 25 giorninel 2010 e 129 giorninel 2011;

– il carattere eccezionale: le anticipazioni sono state regolarmente chiuse e a oggi non si è più fatto ricorso a tale strumento;

– problemi di liquidità oggettivi: il ritardo dell’erogazione dei trasferimenti erariali per circa 10;8 mln ha causato tensioni sulla cassa sino a ottobre 2011.

  1. Secondo rilievo: l’utilizzo; in termini di cassa; di entrate a specifica destinazione.

Tale strumento è previsto esplicitamente dal legislatore all’art. 195 del Tuel; con lo scopo preciso di evitare il più possibile le anticipazioni di cassa e i relativi oneri per interessi. In pratica ogni ente può utilizzare eventuali giacenze di cassa vincolate (per es. fondi derivanti da accensioni mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti) per il finanziamento delle spese correnti. A garanzia della ricostituzione delle giacenze; il tesoriere vincola immediatamente un pari importo della anticipazione teorica; abbassando di fatto il limite della medesima. Inoltre provvede alla ricostituzione delle giacenze con i primi introiti non soggetti a vincolo.

Il meccanismo è pertanto assai rigoroso e di assoluta convenienza economica (risparmio su interessi passivi). Su esso infatti la Corte si è limitata a segnalare che esso può indicare difficoltà di cassa; senza peraltro porne in discussione la correttezza.

  1. Terzo aspetto: la situazione complessiva dei residui attivi e passivi; con attenzione all’anzianità dei residui e alla loro generica natura.

Il bilancio della Provincia contiene numerosi residui attivi per il ritardo dei trasferimenti erariali e regionali e consistente residui passivi di tipo tecnico; ai quali non corrispondono effettivi debiti ma che sono correlati ad attività pluriennali in settori quali formazione professionale; assistenza sociale; lavoro.

La Corte prende atto delle motivazioni a fondamento del mantenimento di tutti i residui riconoscendo che esse “trovano una parziale conferma dall’esame della situazione dei residui passivi evidenziata” ma ovviamente non può esimersi dall’invito ad applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in materia.

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