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Riceviamo e pubblichiamo:

“Una sentenza del 2013 emessa dalla Corte di Cassazione stabilisce che il separato può dedurre si fine Irpef l’affitto dell’ex coniuge. La sentenza sostiene il principio in base al quale le somme pagate ai fini del mantenimento dell’abitazione sono da equiparare a quelle per il mantenimento in generale dell’ex coniuge e di conseguenza sono anch’esse suscettibili di deduzione.
Di base la legge (comma 1 lettera “c” dell’art. 10 del Tuir), a seguito di una separazione legale ed effettiva di scioglimento o annullamento del matrimonio, permette al contribuente di dedurre dall’Irpef gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione però di quelli destinati al mantenimento dei figli.
Va comunque precisato che la diversa modalità di erogazione dell’assegno di mantenimento, che può essere periodica o può avvenire in un’unica soluzione, produce effetti fiscali differenziati:
-da una parte gli assegni periodici (quindi le somme versate a cadenza regolare) sono deducibili da parte del coniuge obbligato al mantenimento e conseguentemente tassati in capo al coniuge che li percepisce;
-viceversa le somme erogate ‘una tantum’ in unica soluzione non sono deducibili e pertanto non vengono nemmeno tassata per il coniuge percettore.
Arrivando quindi alla sentenza della Corte di Cassazione (datata 14 maggio 2013), i giudici, nell’accogliere il ricorso di un ex marito che si era visto negare il beneficio della deduzione sulle somme corrisposte per l’affitto dell’ex, hanno invece affermato che ‘le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui (o di lei, ndr) mantenimento’, e quindi sono deducibili ‘dal reddito rilevante ai fini Irpef’.
In pratica secondo la Corte di Cassazione, la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto, a differenza ad esempio del premio assicurativo per la polizza-vita che non concorre al ‘mantenimento’ dell’assicurato ma costituisce una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del “mantenimento” stesso.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA
Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria
Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO
Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato
Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.54.93.82

Sede Zonale di TORTONA
Via Emilia 244 -15057 Tortona
Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE
Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure
Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di VALENZA
c/o Comunità Parrocchiale
Via Pellizari 1 -15048 Valenza
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di ACQUI TERME
Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme”

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