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L’importo chiamato “ quattordicesima dei pensionati “ è nei fatti un assegno ,o contributo che dir si voglia , introdotto dal Governo Prodi nel lontano 2007 e viene corrisposto in una unica soluzione ,cioè erogato una volta all’anno, nella mensilità di luglio in soccorso delle pensioni ,dal punto di vista dell’importo , piu’ basse. Dunque una piccola boccata di ossigeno per il nostro pensionato ,che non risolve la sua precarietà ma la allevia.

Approfondiamo di seguito questo punto della riforma delle pensioni, ricordando che sono circa 3,4 milioni i pensionati interessati dalla misura (2,125 milioni i pensionati con redditi individuali fino a 1,5 volte il trattamento minimo e 1,25 milioni i pensionati con redditi tra 1,5 e due volte il minimo).

Questo importo ,cioè Il contributo ,varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dal pensionato e tiene conto del cosiddetto TM,che tradotto vuol dire trattamento minimo paria € 6.524,57.

L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la c.d. “quattordicesima”) con la mensilità di luglio (a partire dall’anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purchè gestite dall’Inps) e del Fondo Clero in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni. Hanno diritto alla “quattordicesima”, dunque anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).

 

Per capire come funziona il meccanismo a partire dal 2017 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 ,questa somma aggiuntiva verrà erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ,cioè individuale, dunque non si tiene conto dei redditi del coniuge , e, spetta ai pensionati con più di 64 anni che percepiscono una pensione fra l’1,5 e le 2 volte la minima prevista dal fondo pensione lavoratori (anche se hanno versato contributi nella gestione separata o speciale), che quindi hanno un reddito complessivo individuale annuale che arriva fino a 13.049,14 euro. Ripeto Non conta quindi il reddito del coniuge , né i beni che non danno reddito, dunque l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. L’istituto mette a fuoco solo la posizione del titolare, composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei redditi sopra indicati.

 

I pensionati con redditi fino a 9.786,86 euro annui (fino a 1,5 volte il minimo) che prende come base il cosiddetto TM(6.524 ,57 + 6.524,57:2 =3.262,28 totale 9.786,86)vedranno aumentare l’importo che sarà pari a 437 euro se hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se hanno da 15 a 25 anni di contributi , a 655 euro se hanno oltre 25 anni di contributi (gli anni diventano 18 e 28 se si tratta di lavoratori autonomi).

 

I pensionati che hanno un reddito tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo cioe’ nel range tra 9.786,86 e 13.049,14 euro) riceveranno una somma variabile tra 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 euro per i pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi, e 504 euro con più di 25 anni di contributi (gli anni di contributi diventano 18 e 28 se si tratta di lavoratori autonomi).

 

Oltre tale soglia, cioè quella dei 13.049,14 ,l’aumento viene corrisposto dall’Inps fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante arretrate. Abbiamo detto che l’aumento spetta in misura proporzionale a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Molto importante è la valutazione dei redditi del soggetto .Per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche. La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima. Nell’ipotesi che si tratti di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso. Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è determinato dai redditi derivanti da prestazioni conseguite nello stesso anno (si tratta, in sostanza, delle pensioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) e dai redditi diversi da pensione conseguiti nell’anno precedente ,ad esempio d’impresa ,di partecipazione ecc.

 

In linea generale la somma aggiuntiva viene attribuita automaticamente dall’Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai pensionati che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali sopra previsti e che alla data del 31 luglio hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Chi matura il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione viene attribuita in occasione del pagamento della pensione di dicembre. Si ricorda che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,.

Va ricordato che sono esclusi dal bonus quattordicesima i pensionati Inpgi e i titolari di Naspi, coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione, trattamenti assistenziali come indennità di accompagnamento, assegno sociale, pensione sociale o pensione di guerra.

Dunque riepilogando e per fare il punto possiamo dire :

 

Perche’ c’è l’aumento?

E’ sancito dall’art.1 c.187 della Legge di Bilancio 2017, sia il bonus di aumento della quattordicesima Inps che l’aumento della platea dei lavoratori in pensione che possono beneficiare del 14esimo assegno, che sarà introdotto nel mese di luglio.

A CHI SPETTA LA QUATTORDICESIMA IN PENSIONE

Il bonus della quattordicesima nella pensione, corrisposto una volta l’anno e dipendente dai contributi versati dal lavoratore, spetta ai pensionati con più di 64 anni che percepiscono una pensione fra l’1,5 e le 2 volte la minima prevista dal fondo pensione lavoratori (anche se hanno versato contributi nella gestione separata o speciale), che quindi hanno un reddito complessivo individuale annuale che arriva fino a 13.049,14 euro. Non conta quindi il reddito coniugale né i beni che non danno reddito.

 

CHI NON NE HA DIRITTO

I titolari di pensioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, pensioni di guerra e rendite Inail, pensioni liquidate da fondi diversi, come detto sopra.

 

QUANDO SI PRENDE LA PENSIONE QUATTORDICESIMA ?

La quattordicesima mensilità verrà pagata nell’assegno delle pensioni erogate il giorno uno luglio 2017, salvo diverse disposizioni diffuse dall’INPS.

Michele Minardi
 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"