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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del patronato Acli:

 

Dal 1 gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni a sostegno del reddito. Si chiamano ASpl (Assicurazione sociale per l’impiego) e mini-ASpl: sono le due indennità contro la disoccupazione involontaria previste dalle legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) che a partire da quest’anno vanno a sostituire le prestazioni di disoccupazione ordinaria, disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e, dal 2017, anche l’indennità di mobilità.

Destinatari dell’ASpl sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico, teatrale e cinematografico e i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato. Sono, invece, esclusi i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa sulla disoccupazione agricola.

Per ottenere la nuova indennità occorre far valere gli stessi requisiti che in precedenza erano richiesti per la disoccupazione ordinaria non agricola:

  • almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti la data di licenziamento;
  • trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, non aver cioè cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del rapporto e mantenere lo status di disoccupato.

Eccezioni: le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali derivanti da una procedura conciliativa presso la Direzione territoriale del lavoro.

 

Che cosa è la mini-ASpl?

Per i lavoratori che non soddisfano i requisiti contributivi per il diritto dell’ASpl, è prevista una forma di tutela minore, la mini-ASpl, che dal 2013 sostituisce la precedente indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. Rispetto alla precedente prestazione è erogata contestualmente al periodo di disoccupazione e non più nel corso dell’anno solare successivo (“a consuntivo”) ed è soggetta, oltre a un requisito contributivo, anche alla presenza dello stato di disoccupazione involontaria, attestata dalla dichiarazione resa al Centro per l’impiego. Per il diritto alla nuova indennità occorre far valere almeno 13 settimane di  contributi negli ultimi 12 mesi (senza altri requisiti di anzianità assicurativa). L’importo spettante è calcolato con le stesse modalità dell’ASpl ma la durata dell’indennità sarà pari alla metà delle settimane accreditate negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi d’indennità già fruiti.

 

Come cambiano importo e durata dell’ASpl

Rispetto all’indennità di disoccupazione ordinaria cambiano l’importo e la durata. L’ASpl è calcolata in misura percentuale sulla media delle retribuzioni degli ultimi 2 anni rapportate al mese ed è pari al 75% della retribuzione di riferimento se questa è uguale o inferiore a un importo fissato, per il 2013, in 1180 euro (valore annualmente rivalutato). Se la retribuzione è superiore, l’importo dell’indennità è dato dalla somma di 885 euro (75% di 1180 euro) più il 25% della quota di retribuzione eccedente l’importo di 1180 euro. L’indennità mensile non potrà comunque superare un tetto massimo pari al massimo previsto per la Cassa Integrazione (1152,90 euro per il 2013). Dopo i primi sei mesi di fruizione l’indennità è ridotta del 15% e dopo il 12° mese di un ulteriore 15%. Dal 2016, a regime, l’indennità sarà erogata per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55 anni e per 18 mesi ai lavoratori con 55 anni o più anni. Anche durante il periodo transitorio 2013-2015 la durata massima dell’ASpl varia in base all’età del lavoratore (vedi la tabella).

 

Di Fausta Dal Monte

Giornalista professionista dal 1994, amante dei viaggi. "La mia casa è il mondo"

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